Con la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, pubblicata in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato, esplicative del cosiddetto Decreto Trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 per come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97) .
Questi i tratti essenziali:
Si è sancita l’accessibilità totale, con poche eccezioni, ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (diritto di accesso civico generalizzato), come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione all’attività amministrativa, ciò in aggiunta alle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del decreto 33/2013.
Attualmente, le tipologie di accesso del cittadino ai dati e documenti in possesso della p.a. possono essere le seguenti:
“accesso documentale” disciplinato dalla legge 241/1990 ove il richiedente l’atto deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
“accesso civico”, riferito ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
“accesso civico generalizzato” esercitabile relativamente a tutti i dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni oltre quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5 comma 2 del decreto trasparenza).
In sintesi, d’ora in poi, per prendere visione o estrarre copia degli atti in possesso della p.a, non occorre più possedere né dimostrare una specifica legittimazione soggettiva, né fornire alcuna motivazione.
La richiesta di accesso sarà valida e dovrà essere soddisfatta anche se vi si limiti ad indicare i dati desiderati e non anche i documenti in cui essi sono contenuti, mentre non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone.
L’istanza può essere presentata, alternativamente: 1) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 2) all’Ufficio relazioni con il pubblico; 3) ad altro ufficio, che l’amministrazione abbia espressamente indicato, o trasmessa per via telematica, a mezzo posta, fax .
La p.a interessata dalla richiesta, nel darvi riscontro, a tutela della privacy dei soggetti coinvolti può optare per il semplice oscuramento o per la omissione dei dati personali e sensibili , senza dover attivare l’onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto controinteressato.
Quando, però, la richiesta di accesso generalizzato riguardi documenti o dati la cui divulgazione può comportare un pregiudizio ad uno degli interessi individuati dall’art. 5-bis, comma 2, l’amministrazione comunica la richiesta ai soggetti controinteressati, i quali entro dieci giorni, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.
In caso di accoglimento della domanda, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso di risposta negativa, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione.
Avverso il diniego è possibile il ricorso al giudice amministrativo.
Sono, infine, tenute a conformarsi alle suddette prescrizioni sugli accessi civici, tutte le pubbliche amministrazioni (tra esse ad esempio le istituzioni scolastiche) mediante l’adozione di un regolamento interno, che tenga conto delle tre tipologie di accesso individuate dalla legge, in attuazione del nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e per evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.
Avv. Rosamaria Ventura
Coordinatore Ufficio Legale AND