Note & Interventi

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027: domande entro il 21 ottobre 2026

Riassunto

Il MIM ha pubblicato il D.M. n. 193 del 23 settembre 2026 e la nota prot. 24818 per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2027. Docenti, personale educativo e ATA possono presentare domanda su POLIS – Istanze OnLine dal 25 settembre al 21 ottobre 2026; i dirigenti scolastici entro il 1° marzo 2027. Nell'articolo la tabella completa dei requisiti e le indicazioni operative.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il D.M. n. 193 del 23 settembre 2026 e la circolare prot. n. 24818 del 24 settembre 2026, contenenti i requisiti pensionistici e le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2027.

Le istanze di cessazione possono essere presentate dal 25 settembre al 21 ottobre 2026 per il personale docente (compresi gli insegnanti di religione cattolica), educativo e ATA. Per i dirigenti scolastici il termine è fissato al 1° marzo 2027. Entro le stesse date è possibile presentare anche l’eventuale revoca della domanda.

La domanda si presenta esclusivamente online tramite l’applicativo POLIS – Istanze OnLine del Ministero. Il termine è perentorio: le domande presentate oltre la scadenza non consentiranno la cessazione dal 1° settembre 2027.

Ricordiamo che la domanda di cessazione al Ministero non sostituisce la domanda di pensione, che va presentata separatamente all’INPS, direttamente o tramite patronato.

Per l’APE sociale e per la pensione anticipata dei lavoratori precoci, la domanda di cessazione può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2027, previo riconoscimento del diritto da parte dell’INPS.

 

Requisiti per la cessazione dal servizio dal 1° settembre 2027
(fonte: Tabella riepilogativa allegata alla nota MIM prot. 24818 del 24/09/2026)

Pensione di vecchiaia

Tipologia Età Contributi
D’ufficio 67 anni e 1 mese al 31/08/2027 20 anni
A domanda 67 anni e 1 mese al 31/12/2027 20 anni
A domanda: attività gravose per almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure attività faticose e pesanti (L. 199/2025, art. 1 c. 187 lett. a e b) 66 anni e 7 mesi al 31/12/2027 30 anni al 31/08/2027
A domanda: attività gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7 67 anni al 31/12/2027 30 anni al 31/08/2027

Pensione anticipata (requisiti da maturare entro il 31/12/2027, senza limite di età)

Tipologia Donne Uomini
Ordinaria 41 anni e 11 mesi 42 anni e 11 mesi
Attività gravose, faticose e pesanti 41 anni e 10 mesi 42 anni e 10 mesi
Lavoratori precoci (art. 1 c. 199 L. 232/2016, lett. a, b, c) 41 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
Lavoratori precoci addetti ad attività gravose (lett. d, Allegato E) 41 anni 41 anni

Requisiti maturati negli anni precedenti (diritto conservato)

Tipologia Età Contributi Maturati entro
Quota 100 62 anni 38 anni 31/12/2021
Quota 102 64 anni 38 anni 31/12/2022
Quota 103 62 anni 41 anni 31/12/2023
Anticipata flessibile 2024 ¹ 62 anni 41 anni nell’anno 2024
Anticipata flessibile 2025 ¹ 62 anni 41 anni nell’anno 2025
Opzione donna 2021 58 anni 35 anni 31/12/2021
Opzione donna 2022 ² 60 anni ³ 35 anni 31/12/2022
Opzione donna 2023 ² 61 anni ³ 35 anni 31/12/2023
Opzione donna 2024 ² 61 anni ³ 35 anni 31/12/2024

¹ La pensione è calcolata con le regole dell’opzione al sistema contributivo (D.Lgs. 180/1997).
² Spetta solo alle lavoratrici che, alla data della domanda di pensione, si trovano in una di queste condizioni: a) assistono da almeno sei mesi il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap grave (L. 104/92, art. 3 c. 3), oppure, in casi specifici, un parente o affine di secondo grado convivente; b) hanno un’invalidità civile pari o superiore al 74%.
³ L’età è ridotta di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

APE sociale: requisiti maturati entro il 31/12/2026, con almeno 63 anni e 5 mesi di età e il riconoscimento INPS. Tra le attività gravose ammesse rientrano i docenti della scuola primaria e dell’infanzia. La domanda di cessazione si presenta, in formato analogico o digitale, entro il 31/08/2027.

Da sapere

  • Chi compie 67 anni e 1 mese tra settembre e dicembre 2027 cessa dal servizio solo se presenta domanda. Chi li compie a dicembre 1960 o dopo, cioè a partire dal gennaio 2028, non rientra nella finestra 2027.
  • Chi ha compiuto 67 anni e 1 mese entro il 31/08/2027 senza aver raggiunto 20 anni di contributi resta in servizio fino a maturare il minimo, se non ha presentato domanda di cessazione. La sentenza della Corte costituzionale n. 125/2026 consente il trattenimento oltre i 70 anni, entro il limite adeguato alla speranza di vita.
  • Chi ha i requisiti per la pensione anticipata ma non ha ancora 67 anni e 1 mese può chiedere entro il 21/10/2026 il part-time con contestuale pensione.
  • Chi presenta domanda sia per la pensione anticipata ordinaria sia per Quota 100, 102 o 103, anticipata flessibile o Opzione donna vedrà esaminate queste ultime in subordine alla prima.
  • Per chi ha il primo contributo dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo) valgono le regole dell’art. 24 del D.L. 201/2011, con i requisiti adeguati dalla circolare INPS n. 28/2026. Per il collocamento d’ufficio serve anche il requisito dell’importo soglia.

Invitiamo gli interessati a verificare per tempo la propria posizione contributiva, comprese eventuali domande di ricongiunzione o riscatto non ancora definite. L’Associazione Nazionale Docenti resta a disposizione degli iscritti per chiarimenti.

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