I docenti quali componenti dell’organo collegiale hanno un interesse concreto e diretto ad accedere agli atti e ai verbali del Collegio dei docenti. Tale accesso, inoltre, non può essere limitato alle riunioni alle quali essi partecipano. A ribadirlo è stata una recente sentenza definitiva (N. 02423/2013) del Consiglio di Stato, il cui pronunciamento ha riguardato il ricorso presentato da alcuni docenti avverso una precedente sentenza emessa dal T.A.R. per la Campania.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ha, dunque, affermato testualmente che “Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa.
Rimane, quindi, escluso che all’istanza delle odierne appellanti (che segnalano altresì, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di “accesso endoprocedimentale”, di essere anche destinatarie dirette degli effetti delle deliberazioni assunte nelle predette riunioni di inizio anno scolastico, finalizzate, tra l’altro, a stabilire l’organizzazione didattica) possa attribuirsi un carattere eminentemente esplorativo, mentre pretestuoso, in relazione ad atti formati con la loro presenza, appare il richiamo a posizioni di terzi soggetti potenziali controinteressati, peraltro tutelabili da parte dell’amministrazione con le forme a ciò previste.
Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto, e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente ordine all’Istituto scolastico appellato di esibire e rilasciare copia della documentazione chiesta in ostensione.”