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Inclusione scolastica e prove equipollenti. Istruzioni per l’uso

di Rosella Varcasia*. 

Le prove equipollenti per gli alunni con disabilità (verifica, esami conclusivi del primo e secondo ciclo, maturità), sono normate dal Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, dal Decreto Interministeriale n. 182/2020, dall’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 e dalla nota MIM 23420/2025.

La fonte normativa principale è il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, il quale all’art.20, stabilisce per l’Esame di Stato del secondo ciclo, che il Consiglio di classe definisce, nel PEI, la tipologia delle prove; le prove possono avere valore equipollente; la commissione può predisporre prove differenziate coerenti con il percorso svolto; quando le prove sono equipollenti, consentono il conseguimento del diploma con lo stesso valore legale degli altri studenti.
Rilevante importanza ha assunto il Decreto Interministeriale n. 182/2020, introducendo il nuovo modello nazionale di PEI e le relative Linee guida. Nel PEI devono essere indicate, le modalità di verifica; gli strumenti compensativi; le eventuali prove equipollenti; i criteri di valutazione personalizzati.

L’ Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, che attualmente disciplina l’Esame di Stato 2025/2026, all’art. 24 ribadisce che il Consiglio di classe stabilisce se le prove siano equipollenti o non equipollenti; le prove equipollenti danno diritto al rilascio del diploma; nel diploma non compare alcun riferimento allo svolgimento di questo tipo di prova. Altresì con l’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 e la Nota MIM 23420/2025, il Ministero ha fornito un chiarimento ufficiale precisando che la decisione sulla natura equipollente delle prove deve essere coerente con il PEI; solo le prove equipollenti consentono il conseguimento del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo; le prove non equipollenti conducono invece all’attestato dei crediti formativi.
Vediamo ora di definire quando una prova è equipollente: una prova è equipollente quando, verifica gli stessi obiettivi culturali e professionali essenziali previsti per gli altri studenti; può essere svolta con modalità diverse (orale anziché scritta, uso di tecnologie assistive, tempi aggiuntivi, semplificazioni formali, ecc.); mantiene un valore equivalente ai fini della certificazione delle competenze e del rilascio del diploma.

Nel PEI devono essere indicate le modalità di verifica e valutazione; gli strumenti compensativi; gli adattamenti delle prove; l’eventuale carattere equipollente delle stesse.

Nella secondaria di II grado la distinzione non è tra prova uguale e prova diversa, ma tra i percorsi, perché un percorso PEI riconducibile ai programmi ministeriali, può prevedere prove equipollenti e quindi il rilascio di un diploma. Le prove equipollenti, rappresentano un eccellente strumento di inclusione, che permette il raggiungimento del successo formativo, per ciascuno e tutti, nessuno escluso.


*Docente di scuola secondaria di secondo grado, esperta in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) e didattica laboratoriale. Collabora con Atenei per attività di insegnamento e formazione, ed è impegnata nei corsi di specializzazione per le attività di sostegno.

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