GiurisprudenzaNews

Riconoscimento Carta docente ai precari. Ennesima vittoria dell’AND a tutela di diritti del personale docente

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza del 19 maggio 2026 ha riconosciuto tre annualità, più interessi e rivalutazione monetaria a un docente con contratto a tempo determinato. Ha inoltre condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite

di Redazione. 

Nuova importante vittoria dell’AND per il giusto riconoscimento della carta del docente per gli ultimi cinque anni di servizio al personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato. Con sentenza emessa il 19 maggio 2026, un docente precario difeso dagli avvocati Peppino Russo (nella foto) e Livia Di Cola, dell’Ufficio legale AND, ha ottenuto il riconoscimento di tre annualità di beneficio economico di € 500,00 annui, per l’A.S. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione monetaria a partire dalla data di accertamento del dovuto e fino all’effettivo accredito.

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, ha inoltre condannato il Ministero resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite.
A tale proposito è da rilevare, inoltre, che il Ministero convenuto in sede di dibattimento, si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di parte ricorrente confermando la fondatezza dell’azione scaturita dalla mancata attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Il riconoscimento del diritto del docente ricorrente, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deve trovare applicazione sulla base della sentenza Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. secondo cui:
“… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione …
Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale AND prof. Pio G. Sangiovanni il quale ha confermato l’impegno dell’Associazione Nazionale Docenti nel sostenere e tutelare i legittimi diritti dei docenti della scuola italiana augurandosi, tuttavia, che il Ministero sani definitivamente tutte le situazioni ancora pendenti, di mancato riconoscimento della Carta del docente, senza costringere gli interessati a intraprendere azioni legali che avranno come unico esito quello di un ulteriormente aggravio di spese per l’Amministrazione.
Stesso discorso riguarda l’annosa questione del recupero ai fini economici dell’anno 2013, per la quale sono ormai maturi i tempi per trovare una soluzione per via amministrativa e contrattuale, nel rispetto della legge e il riconoscimento dei diritti sacrosanti di tanti docenti italiani.


Pulsante per tornare all'inizio