Note & Interventi

Modifiche al dl 42 del 2016, ancora mortificata la dignità della scuola pubblica

Perplessità e sgomento per l’ennesima crociata del Governo contro la scuola pubblica.

Il testo del d.d.l Senato n 2299 apporta in sede di conversione del Decreto Legge n°42 del 2016 la previsione di finanziamenti verso le scuole paritarie per un massimo complessivo di circa 12 Milioni di Euro annui al fine di erogare una quota mensile ad alunno diversamente abile che si iscrive ad un scuola paritaria. Tale finanziamento verrà sottratto al fondo di investimenti della scuola pubblica previsto dalla Legge 107 del 2015.

 Ciò appare una sorta di torbida istigazione alla scelta delle scuole private per tutti quei genitori di persone disabili che per questioni economiche accoglierebbero volentieri o per esclusiva necessità il beneficio di Legge. La norma di fatto orienta questa “fascia debole” della comunità alla scelta tra pubblico e privato a vantaggio di quest’ultimo, provocando un atto decisamente lesivo dei diritti sanciti dal Principio di libertà di scelta dell’istruzione. Infatti, la nostra Carta costituzionale stabilisce che la scuola è pubblica o privata e che la scelta dell’una o dell’altra deve passare da una libera alternativa. La scuola privata per essere tale si deve reggere sulla base dei principi economici liberali, principalmente mediante l’autofinanziamento; la scuola pubblica sopperisce di principio alla sofferenza economica delle famiglie garantendo a tutti l’accesso all’istruzione. Pertanto, il Nostro ordinamento prevede in via primaria la dotazione necessaria delle risorse all’istruzione pubblica e poi in chiave sussidiaria a quella privata. La norma che sta per essere approvata al contrario sottrae alla scuola pubblica le risorse necessarie ad adempiere alla funzione dell’istruzione per la particolare categoria di disabili per avvantaggiare economicamente i privati.

 

Testo del d.d.l Senato n 2299

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca

Art. 1.

Art. 1-quinquies.(Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità).

  1. A decorrere dall’anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.

  1. 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

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