Norme

Visite fiscali, anche l’INPS può disporre autonomamente la visita fiscale

 

“Nell’ambito delle competenze assegnate all’Inps ai sensi del D. Lgs. n. 75/2017 (Polo unico per le visite fiscali) è previsto che l’Istituto effettui anche d’ufficio, oltre che su richiesta datoriale, i controlli medico legali nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni assoggettate alla citata normativa”.

A comunicarlo è lo stesso Ente previdenziale con il messaggio del 12 gennaio 2018. Per cui, oltre al datore di lavoro pubblico, l’INPS, così per come avviene già nel settore privato potrà disporre visite fiscali autonomamente, fa specie che questo adeguamento al settore privato non è avvenuto per le fasce di reperibilità.

Nel settore privato le ore di reperibilità sono rimaste 4, mentre nel settore pubblico sono 7. L’obbligo di reperibilità si ricorda, è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Un curioso adeguamento in peius per i dipendenti pubblici al settore privato, in cui lo Stato non si fida dello Stato, visto che i dipendenti pubblici sono lo Stato.

 

Visite fiscali orari 2018: privati e dipendenti pubblici

 

Gli orari visite fiscali 2018 per i privati e dipendenti pubblici, attualmente vigenti sono:

Visite fiscali orari 2018: Mattina

Pomeriggio

Dipendenti privati 2018: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Dipendenti Pubblici 2018: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 

 

Le nuove disposizioni per le visite fiscali sono in vigore dal 13 gennaio 2018

La nuova disciplina delle visite fiscali è contenuta nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in G.U., Serie Generale- n.302 del 29-12-2017 (Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Secondo le nuove disposizioni la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall´INPS.

Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall´INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata.

La variazione dell´indirizzo di reperibilità deve essere comunicata dal dipendente all´amministrazione presso cui presta servizio.

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all´indirizzo indicato:

  • è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l´ha richiesta;
  • il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio.

Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che:

  • deve eccepire il dissenso seduta stante;
  • il dissenso deve essere sottoscritto dal dipendente;
  • deve sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l´Ufficio medico legale dell´INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Sono esclusi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all´ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi oconnessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Ai fini del rientro anticipato dal lavoro, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo al medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi oppure ad altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

 

 Allegato:

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (17G00221) (GU n.302 del 29-12-2017)

Vigente al: 13-1-2018

 

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