Norme

Aumentano le giornate di congedo per il papà lavoratore

 

A partire dal 1 gennaio 2018, i giorni di congedo obbligatorio vengono innalzati da 2 a 4 ed è ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre.

Il congedo spetta entro i 5 mesi dalla nascita o dall’affidamento o dall’adozione del figlio.

A stabilirlo è l’art. 1, c. 354, della legge di Bilancio 2017 che si riporta.

 

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LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017, ad eccezione dei commi 433, 437, 438, 439 e 443 che entrano in vigore il 21/12/2016.

 

  1. L’applicazione  delle  disposizioni  concernenti  il  congedo

obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i

cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale

per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a),

della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche’,  per  l’anno  2016,

dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e’

prorogata anche per gli anni 2017  e  2018.  La  durata  del  congedo

obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e’  aumentata  a  due

giorni per l’anno 2017 e  a  quattro  giorni  per  l’anno  2018,  che

possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo

congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  l’anno  2018  il

padre lavoratore dipendente puo’ astenersi per un  periodo  ulteriore

di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in

relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a

quest’ultima. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  primi  tre

periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno

2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti  dai  primi  tre

periodi del presente comma, valutati in  41,2  milioni  di  euro  per

l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017

e a 31,2 milioni di euro per  l’anno  2018,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2

 

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