Note & Interventi

Tutelare e non censurare il diritto di critica

di Redazione

Apprendiamo la notizia della sanzione combinata dall’USR Lombardia ad una docente per aver evidenziato alcune problematiche che attenevano alla sicurezza di una struttura scolastica.

Anche questa vicenda ci appare sintomatica della facilità con cui si procede nell’irrogare sanzioni disciplinari a carico dei docenti.

Nella giurisprudenza è, ormai, pacifico il diritto di critica per una condotta del datore di lavoro, quando la critica è basata su parametri di veridicità ed obiettività che sorreggono quanto lamentato, senza danneggiare economicamente l’immagine e la reputazione del datore di lavoro.

 

Un principio che ha la sua fonte nell’art. 21 della Costituzione “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Ma è anche un diritto recepito nello Statuto dei lavoratori (art. 1, Legge 20 maggio 1970, n. 300) che attribuisce ai “lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa” il “diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.

 

Ancor più grave, poi, che la sanzione sia stata irrogata nei confronti di una dirigente sindacale, quando, per legge, il datore di lavoro è tenuto a permettere il pieno esercizio delle libertà connesse a tale funzione, rispondendo egli, in caso contrario, di condotta antisindacale, sanzionabile giudizialmente. 

Piuttosto, riteniamo importante capire quali criticità la docente ha evidenziato al dirigente scolastico e all’USR riguardo alla struttura scolastica, quali verifiche sono state fatte e quali misure sono state adottate. Ancor di più, capire se ci sia un nesso con l’incendio e le criticità denunciate.

Alla collega auguriamo che tutto venga accertato e chiarito. Allo stesso tempo, riteniamo che da questa vicenda si debba cogliere la necessità di una maggior tutela per chi, esponendosi per un interesse generale, denuncia fatti e circostanze che, proprio perché riguardano un interesse generale, vanno ben oltre gli interessi di una parte, tanto più quanto questa si trova in una posizione privilegiata, qual è quella del datore di lavoro.

 

 

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