Norme

Concorsi docenti abilitati, prestare molta attenzione

Con nota del 11/05/2018 n. 22832 il MIUR ha fornito indicazioni relative al concorso riservato ai docenti abilitati ex art.17 co2 lettera b del d.lgs. 59/2017, di prossimo espletamento.

Da sottolineare, a riguardo, le modalità di perfezionamento della procedura che condurrà all’assunzione (condizionata, ovviamente, alla disponibilità di posti) di seguito sintetizzate:

I docenti, di ruolo e non, che risulteranno vincitori del concorso dovranno frequentare l’ultimo anno del percorso FIT previsto dalla legge 107/2015. Gli stessi verranno assunti con contratto a tempo determinato della durata di 1 anno scolastico, secondo le precedenze previste dal CCNI utilizzazioni ed assegnazioni del personale docente.

All’atto dell’assunzione finalizzata al percorso FIT, i docenti non di ruolo verranno depennati da tutte le graduatorie di merito regionali, di esaurimento e di istituto sia per la stessa che per altre classi di concorso.

I docenti di ruolo, ammessi al FIT nella stessa classe di concorso in cui sono già titolari, perderanno il ruolo e dovranno ripetere l’anno di prova, senza possibilità di riacquistarlo nel caso di esito negativo della valutazione finale. Tanto è quanto si evince dalla lettura testuale della nota, nella quale si fa espresso richiamo all’art.2 co 4 del Regolamento Supplenze (DM 13/06/2007: “L’accettazione del rapporto a t.d. comporta la decadenza dal precedente impiego”). 

I docenti di ruolo ammessi al FIT in classe di concorso diversa da quella in cui sono titolari, potranno per la durata del percorso FIT chiedere un’aspettativa ex art. 36 CCNL (” il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”);  e quindi riprendere servizio in caso di esito negativo dell’anno di prova.

Ciò a meno che nel decreto di attuazione, di prossima emanazione, siano apportate modifiche (che allo stato appaiono improbabili) atte a non penalizzare i partecipanti alla procedura concorsuale.

 

Rosamaria Ventura

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