Giurisprudenza

Cassazione, docente offeso dai genitori? Legittimo il risarcimento

 

Con l’ordinanza 9059, depositata il 12 aprile 2018, la Cassazione chiude un caso risalente all’anno scolastico 1993/1994.

Importante sentenza della Corte di Cassazione su una vicenda risalente ad oltre vent’anni, ma giunge in un momento particolare delicato dei rapporti tra docenti e genitori, funestato da ripetute denigrazioni e aggressioni addirittura fisiche.

Criticare i metodi educativi e la reputazione dei docenti può costare caro e la quantificazione del risarcimento dovrà tener conto di tutti i disagi e le conseguenze negative subite dal docente. Questo è in sintesi ciò che si desume dall’ordinanza 9059 della Cassazione, depositata il 12 aprile 2018.


La vicenda descritta dall’autorevole testata Tecnicadellascuola, prese avvio in “una scuola elementare della provincia di Pisa dopo uno screzio tra un genitore e la docente. Il padre dell’alunno non condividendo i metodi educativi della docente, aveva appellato quest’ultima con epiteti del tipo “mostro” o “soggetto poco raccomandabile”, inviando nei mesi successivi due lettere ed un fax alla direttrice dell’istituto con contenuto fortemente critico verso l’operato della maestra, nonché offensivo della sua reputazione.

Da questo screzio, la docente aveva subito pesanti ripercussioni psicologiche: processata per i reati di maltrattamenti e lesioni personali, era stata interdetta dal pubblico servizio e, infine, trasferita d’ufficio ad altra sede.

Dopo essere stata assolta, la docente citava in giudizio il genitore chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito delle condotte diffamatorie poste in essere nei suoi confronti.

Né il Tribunale, né la Corte d’appello, però, ritenevano fondata la sua richiesta, in quanto i singoli episodi incriminati non erano considerati offensivi tale da sfociare nella diffamazione.

Il giudizio veniva ribaltato dalla Cassazione che accoglieva le ragioni della docente. Le gravissime conseguenze della condotta del genitore dell’alunno, dal processo penale alla sospensione, sino al trasferimento, non possono non essere considerate al fine dell’affermazione della responsabilità risarcitoria.

Il giudice “non può e non deve ignorare […] il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle giovani e giovanissime generazioni”.”

 

Fonte: www.tecnicadellascuola.it

 

In allegato la sentenza

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