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Procedure e aggiornamento GPS per il personale docente ed educativo, ecco l’ordinanza MIM.

Le istanze a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026 su Istanze online

di Redazione. 

Pubblicata l’Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 riguardante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.

I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
a)  il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative;
b)  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
c)  le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e)  i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
i. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
ii.
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.
f)  i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g)  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h)  i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

L’AND è disponibile a fornire informazioni e consulenza per la compilazione delle istanze e per tutte le problematiche procedurali ad esse connesse.


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