di Redazione
Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicata l’Ordinanza ministeriale con le date e le direttive per presentare la domanda di mobilità per l’a.s. 2022/23 per il personale docente, ATA ed educativo.
Aggiornamenti mobilità 2022/23:
- per i docenti assunti nell’a.s. 2019/20, con il Decreto Sostegno bis, non sono più vincolati per 5 anni bensì per tre e possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Per i docenti in questione il nuovo vincolo sarà quello di tre anni nel caso in cui si ottiene la sede dopo il trasferimento.
- per i docenti assunti nell’a.s. 2020/21, sarà possibile presentare la domanda di trasferimento dopo due anni di permanenza nella provincia di assunzione, ma solo nel caso in cui verrà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio. Inoltre, per il prossimo a.s. saranno disimpegnati dal vincolo triennale e potranno ripresentare domanda nel caso in cui non fossero stati soddisfatti quest’anno, altrimenti scatta il vincolo triennale.
- per i docenti assunti nell’a.s. 2021/22, potranno presentare domanda di trasferimento provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale del Decreto Sostegni bis. Se non ottengono trasferimento o non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.
- per i docenti che hanno avuto il vincolo legato alla sede in cui hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ultimi due anni scolastici non sarà possibile presentare la domanda di trasferimento.
Decreto Sostegno bis , testo:
“3. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.”