NewsNormativa

Revisione delle classi di concorso. Entrato in vigore il Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2023

Un provvedimento non avrà effetto retroattivo

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2024, è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2023, “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”.

Il decreto interviene sulle seguenti classi di concorso riportate nella tabella A:
A-01, (ex A-01 e A-17); A-12  (ex A-12 e ex A-22); A-20; A-22 (ex A24 e ex A25); A27;  A-30 (ex A-29 e ex A-30);  A-48 (ex A-48 e A-49); A-53; A-70 (ex A-70 e ex A-72); A-71 (ex A-71 e ex A-73).

Un provvedimento che tuttavia non ha effetto retroattivo, come chiarisce l’art. 5(Norme transitorie e finali), comma 1: “Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’articolo 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze”.

Inoltre, i docenti di ruolo di quelle classi di concorso interessate dalla revisione e aggiornamento in vigore dal 10 febbraio 2024, saranno tutelati dall’art.5, comma 2 del decreto ministeriale che così dispone:

“Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 17, e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni contrattuali sulla mobilità del docente individuato come soprannumerario, i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259 e del presente decreto, a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica. I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità”.

ALLEGATI:
IL DECRETO 22 DICEMBRE 2023 
TABELLE

Pulsante per tornare all'inizio