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Esame di Stato, termini e modalità di partecipazione candidati interni ed esterni

di Redazione

Il ministero dell’Istruzione lo scorso 23 settembre ha pubblicato la nota n. 24344 con cui fissa tempi e modalità di presentazione delle domande per i candidati interni e per gli esterni agli Esami di Stato.
Per i candidati interni dell’ultima classe, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2022.

Per i candidati interni della penultima classe (abbreviazione per merito), il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023.

Per i candidati esterni la presentazione domande è fissata fra il 2 novembre 2022 – 30 novembre 2022.

Tali candidati dovranno cessare la frequenza prima del 15 marzo 2023.


Candidati interni:

– Studenti dell’ultima classe

(termine di presentazione domande: 30 novembre 2022) che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione. L’ ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

Studenti della penultima classe (termine di presentazione domande: 31 gennaio 2023). Per l’abbreviazione per merito, si rimanda al d. lgs. n. 62 del 2017, art.13, comma 4.

Modalità
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine indicato nell’allegato 1alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da essi frequentata.

Pagamento

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.

Candidati esterni

(termine di presentazione domanda: 2 novembre 2022 – 30 novembre 2022 )

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato gli studenti di cui all’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017

I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, con le medesime modalità previste per questi ultimi. Sono fatti salvi eventuali obblighi internazionali.

Modalità

candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato nell’allegato 1 alla presente nota, all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 2 novembre 2022 tramite SPID.

Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo.

Pagamento
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata. Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.

Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio.


Nota prot. n. 24344 del 23 settembre 2022

 

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