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Cosa può essere pubblicato sul sito della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ecco il parere del Garante per la privacy sui 14 punti elaborati da ANAC

di Redazione –

Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole ad ANAC sui quattordici schemi standard di pubblicazione per la standardizzazione da adottare dalla Pubblica Amministrazione (anche la scuola, quindi) ai sensi dell’art.48 del d.lgs. 33/2013 al fine di garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy. In particolare, si potranno pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei siti web solo dati necessari, quali il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio, ma non i dati del dipendente.

Per quanto riguarda le informazioni relative ai risultati dei concorsi, in base al principio di minimizzazione dei dati, si potranno pubblicare il nome e cognome e la data di nascita in caso di omonimia, nonché la posizione in graduatoria riferita ai vincitori di concorsi pubblici e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria. Dovranno essere esclusi, quindi, altre informazioni non necessarie come il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, ecc.

In merito alla pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, dovranno essere oscurati i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a 1000 euro nell’anno solare. In ogni caso non si potranno inserire i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici ((es. benefici a soggetti deboli oppure altre forme di pagamenti quali risarcimenti danni, rimborsi, transazioni, ecc) qualora dalla pubblicazione fosse possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Invece nella pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le PA dovranno evitare di pubblicare dati dettagliati che possano identificare il dipendente destinatario del premio erogato e il suo ammontare. Potranno invece essere pubblicati i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Il Garante, infine, invita a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza previsti dal d. lgs. n. 33/2013, di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali tramite gli schemi standard di pubblicazione, anche considerando le responsabilità previste dagli artt. 46 ss. del d. lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI
Parere del Garante
Schemi standard Anac

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