di Redazione
L’INPS ha comunicato che le visite mediche di controllo domiciliare per i lavoratori pubblici si svolgeranno nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
La decisione è stata assunta a seguito della sentenza del TAR del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione (Decreto Madia) nella parte in cui si stabilisce che “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.
Il TAR ha accolto, dunque, un ricorso che contestava la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato riguardo alle fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali in caso di malattia. Per i dipendenti pubblici, le fasce orarie erano fissate tra le ore 9:00 e le 13:00, e tra le ore 15:00 e le 18:00, mentre per i lavoratori privati si limitavano tra le ore 10:00 e le 12:00, e tra le ore 17:00 e le 19:00. Con una evidente violazione, secondo i ricorrenti, dei principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.
In sostanza, la decisione dell’INPS (Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali – Direzione Centrale Risorse Umane – Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione), applica, di fatto, al settore pubblico quanto già avviene per i lavoratori del settore privato.
Tutto ciò in attesa di ulteriori sviluppi legislativi che possano fornire una cornice più definitiva e stabile in merito a queste problematiche, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia ed in particolare la necessità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia.