
di Redazione.
Con nota ministeriale 6314 del 13 marzo 2026 avente per oggetto “Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2026/27: trasmissione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. e dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità degli insegnanti di religione cattolica. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. e Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale A.T.A”, iniziano formalmente le procedure di mobilità di tutto il personale scolastico per il 2026/27.
NORMATIVA di riferimento
- Ordinanza Ministeriale n. 43 del 12 marzo 2026 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2026/27
- Ordinanza Ministeriale n. 44 del 12 marzo 2026 mobilità insegnanti religione cattolica a.s. 2026/27
- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 10 marzo 2026 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2025-2028
- DICHIARAZIONE CONGIUNTA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER IL PERSONALE ATA
ECCO IN SINTESI MODALITA’ E TERMINI DI SCADENZA
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda, riportati nell’articolo 2 delle ordinanze ministeriali, sono i seguenti:
- Personale docente
La domanda va presentata dal 16 marzo 2026 al 2 aprile 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 7 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio 2026. - Personale educativo
La domanda va presentata dal 16 marzo 2026 al 7 aprile 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 7 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 4 giugno 2026. - Personale ATA
La domanda va presentata dal 23 marzo 2026 al 13 aprile 2026.
Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 21 maggio 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 12 giugno 2026. - Insegnanti di religione cattolica
La domanda va presentata dal 21 marzo 2026 al 17 aprile 2026.
Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 5 giugno 2026. - DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.
Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile alla voce Modulistica – Mobilità della sezione MIM dedicata. - COME COMPILARE LA DOMANDA
Compilare la domanda è semplice, basterà seguire tutti i passaggi descritti nelle guide disponibili all’interno del portale Istanze on line.
La domanda deve essere inoltrata entro il termine ultimo fissato dall’ordinanza. Entro tale termine l’aspirante può sempre modificarla, anche se già inoltrata.
VINCOLI E DEROGHE IN SINTESI
VINCOLI DI PERMANENZA Per i DOCENTI
1. Vincolo triennale dopo trasferimento su scuola puntuale
Se ottieni un movimento indicando una scuola specifica, scatta il vincolo triennale nella scuola di arrivo. (Riferimento: art. 2, comma 2 CCNI);
2. Neo-immessi in ruolo dal 2023/24
Obbligo di permanere 3 anni nella scuola dove si svolge formazione e prova, sullo stesso posto/classe di concorso;
3. Docenti assunti da GPS o procedure straordinarie
Possono chiedere mobilità solo dopo 3 anni di servizio effettivo nella scuola di prova;
4. Vincolo quinquennale sul sostegno
Chi è titolare su sostegno, posti speciali o differenziati deve restare 5 anni su quel tipo di posto.
DEROGHE AI VINCOLI
Le deroghe sono indicate all’art. 2, comma 6 del CCNI e riprese nella nota. Le principali sono:
1. Genitori di figli minori di 14 anni
Deroga riconosciuta ai genitori di figli minori di 14 anni (naturali, adottivi o affidatari).
Per adozioni/affidi: vale entro 14 anni dall’ingresso in famiglia.
2. Eliminata la deroga per genitori di ultrasessantacinquenni
Non è più prevista la deroga per chi assiste un genitore che compie 65 anni nell’anno della domanda.
3. Deroghe legate alla Legge 104
Riguardano:
Art. 21 L. 104
Art. 33 commi 3, 5, 6 L. 104
Fruitori di permessi ex art. 42 D.Lgs. 151/2001
Coniugi o figli di mutilati/invali di cui alla L. 118/1971
È necessario allegare documentazione certificata.
4. Vittime di violenza di genere
Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione possono presentare domanda in qualsiasi momento, senza vincoli. (Valido per docenti e ATA).
Come si applicano le deroghe
Chi usufruisce delle deroghe deve:
Compilare il modello G
Dichiarare la condizione che dà diritto alla deroga
Indicare il comune di residenza proprio, dell’assistito o del figlio minore
Allegare la documentazione prevista (solo nei casi richiesti)
GLI UFFICI DELL’AND SONO A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI PER FORNIRE TUTTO IL SUPPORTO NECESSARIO



