
I permessi retribuiti per il diritto allo studio, comunemente noti come “150 ore”, rappresentano uno degli strumenti fondamentali stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per consentire al personale docente di conciliare l’attività didattica con l’accrescimento culturale e professionale.
Possono presentare richiesta di fruizione delle 150 ore i docenti con contratto a tempo indeterminato (di ruolo) sia a tempo pieno sia in regime di part-time; i docenti con contratto a tempo determinato con incarico annuale (scadenza al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (scadenza al 30 giugno); gli insegnanti di Religione Cattolica incaricati annuali.
Per il personale in regime di part-time, il monte ore complessivo fruibile viene riproporzionato in misura percentuale rispetto all’orario di servizio prestato.
I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi per la frequenza di:
- Corsi per il conseguimento del TFA Sostegno (Specializzazione per le attività di sostegno).
- Corsi di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento (percorsi universitari da 30, 36 e 60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023).
- Corsi di laurea (triennale, magistrale, a ciclo unico o seconda laurea) e diplomi di istruzione secondaria o AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica).
- Corsi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari riconosciuti dal Ministero.
- Corsi dedicati al recupero di crediti formativi (CFU) necessari per l’accesso a classi di concorso o percorsi abilitanti
È possibile usufruire fino a un massimo di 150 ore individuali per anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e la concessione dei permessi è limitata al 3% della dotazione organica complessiva del personale a livello provinciale per ciascun ordine di scuola.
Qualora le domande superino i posti disponibili nel contingente, l’Ufficio Scolastico Provinciale redige una graduatoria applicando i criteri di priorità previsti dal CCIR regionale (dando di norma precedenza ai corsi universitari/abilitanti e all’anzianità di servizio o mancata fruizione negli anni precedenti).
La domanda va presentata di norma entro il 15 novembre di ciascun anno per poter fruire dei permessi nell’anno solare successivo. È fondamentale pertanto monitorare il sito dell’USP della propria provincia di servizio per l’uscita del bando ufficiale. La richiesta va indirizzata all’Ambito Territoriale Provinciale di competenza tramite la segreteria della scuola di servizio, che provvede all’inoltro.
Le 150 ore coprono il tempo di frequenza delle lezioni e i tirocini formativi obbligatori. Per la frequenza di università telematiche, l’ARAN ha chiarito che i permessi sono fruibili qualora sia dimostrabile la partecipazione attiva alle lezioni o l’impegno coincidente con l’orario di servizio. Salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, i docenti che fruiscono dei permessi hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e non sono tenuti a prestazioni straordinarie o nei giorni festivi.
Il docente che usufruisce dei permessi è tenuto a consegnare alla segreteria della propria scuola il certificato di iscrizione al corso di studi e l’attestazione di frequenza delle lezioni/laboratori. Attenzione: In caso di mancata presentazione della certificazione, le ore di assenza fruite vengono considerate come aspettativa non retribuita, con il conseguente recupero delle somme corrispondenti dallo stipendio.
L’ Associazione Nazionale Docenti resta a disposizione di tutti gli iscritti per fornire consulenza personalizzata, assistenza nella compilazione delle istanze e supporto legale in caso di diniego ingiustificato da parte delle istituzioni scolastiche.




