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L’anno 2013 dev’essere riconosciuto come anno di servizio per il collocamento nella corretta fascia di anzianità

Lo ha ribadito la Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024

di REDAZIONE

La questione del blocco delle progressioni economiche per l’anno 2013 e, conseguentemente, nelle ricostruzioni della carriera del personale scolastico anche ai fini giuridici, introdotto dall’art.9 DL 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito nella L. 122/10, continua ad essere al centro dell’attenzione nelle aspettative dei docenti e di tutto il personale interessato, continuando a far parlare di sé attraverso le sentenze dei tribunali del lavoro italiani, chiamati a pronunciarsi in merito, per il riconoscimento di diritti assolutamente legittimi.

L’applicazione del provvedimento da parte dell’Amministrazione scolastica ha portato anche per il periodo successivo, al mancato riconoscimento dal punto di vista giuridico dell’anno 2013 come effettivamente lavorato, e quindi utile ai fini della successiva progressione economica per come stabilito dal contratto collettivo di lavoro.

Per fare un esempio concreto, succede che a causa del blocco dell’anno 2013, coloro che si trovano nella condizione di dover andare in pensione per raggiunti limiti di età il primo settembre 2027 e avrebbero maturato l’ultimo scatto stipendiale il 31 dicembre 2026, ne verranno privati proprio a causa del mancato riconoscimento giuridico dell’anno “bloccato”. Con un effetto domino negli anni successivi. Oltre il danno, anche la beffa, quindi!

La situazione diventa paradossale se si considera il fatto che i tribunali del lavoro aditi dalle organizzazioni di categoria e da singoli ricorrenti, si sono pronunciati chiaramente a favore del riconoscimento giuridico ed economico dell’anno 2013 anche dopo la fine del blocco deciso dalla Legge 122/2010. L’ultimo pronunciamento in ordine di tempo è quello della Corte di Appello di Firenze che, con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024, ha portato un ulteriore elemento di chiarezza su una questione sicuramente molto dibattuta.

In particolare, i giudici di Firenze hanno precisato che l’anno 2013 dev’essere riconosciuto, dal punto di vista giuridico, utile come anno di servizio da includere nel complessivo servizio prestato ai fini del collocamento del lavoratore nella corretta fascia di anzianità. La sentenza segue quella del Tribunale di Marsala (sentenza n. 104 del 21/02/2023) che ha affermato, anch’essa, il diritto del personale docente al riconoscimento dell’anno 2013, quale anno utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, oltre che al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali (scatti di anzianità) maturati e maturandi, nonché il diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione.

Un orientamento giuridico che si pone in perfetta sinergia con quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 178/2015, dove ha nella sostanza riconosciuto che il blocco poteva essere ritenuto legittimo solo se avesse prodotto effetti temporanei limitati al mancato riconoscimento delle progressioni economiche riferite unicamente al periodo oggetto del blocco. Non è possibile, infatti, vanificare ogni effetto, non solo economico ma anche giuridico dello stesso servizio prestato nel 2013 come se per quell’arco di tempo il lavoratore avesse diritto alla sola retribuzione per la prestazione resa, senza poterne ricavare alcuna utilità per l’inserimento nel computo complessivo degli anni di carriera, utili ai fini delle progressioni previste dal regime contrattuale.

Insomma, sarebbe ora che chi di competenza desse finalmente concreta applicazione ad una norma fin troppo chiara, senza tergiversare ulteriormente.

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