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Presidenti e commissari esterni Esami di Stato 2024. Dal 27 marzo al 12 aprile le domande.

Pubblicata la nota ministeriale con le disposizioni sulla formazione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

di Redazione –

Pubblicata la nota n. 12423 del 26 marzo 2024, con oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024”, composte da un presidente esterno, da tre commissari interni nominati dai consigli di classe e tre esterni.

Per l’incarico di presidente, sono tenuti a presentare la domanda, utilizzando il modello ES-1 all’interno dell’applicazione Istanze online, i dirigenti scolastici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e in istituti statali di istruzione nei quali sono attivati corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

Possono inoltre presentare l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
b) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico;
e) i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
f) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
g) i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione e di secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
h) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

Per quanto riguarda le domande a commissario esterno, sono tenuti a presentare l’istanza di nomina (modello ES1) i docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compresi i docenti assegnati sui posti del potenziamento di organico), in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, se non sono già stati designati commissari interni o referenti del plico telematico:
– che insegnano nelle classi conclusive discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio, o che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni;
– i docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nell’ordine, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio.

Hanno, infine, facoltà di presentare l’istanza di nomina in qualità di commissario esterno (modello ES-1) i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso e i docenti che negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

ALLEGATI
Nota prot. n. 12423 del 26 marzo 2024

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