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Congedi parentali. Importanti novità anche per i dipendenti pubblici nella Legge di Bilancio

Ecco le modifiche al T.U. su maternità e paternità

di Redazione

Importante novità riguardante i congedi parentali nella Legge di Bilancio, all’articolo 1, comma 179, che interviene sull’art.34 del D. Lgs. 151/2001 (T.U. maternità e paternità), apportando le seguenti modifiche per i lavoratori che decideranno di fruire del congedo parentale:

All’articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela  e  sostegno  della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al  sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per  cento  della  retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024».
L’articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal presente comma, si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2023.

Com’è noto, per i lavoratori dipendenti il diritto spetta entro i primi 12 anni di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) per un periodo complessivo per entrambi i genitori non superiore a dieci mesi, elevabili a undici se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi.

Per il primo mese, al personale della scuola spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione. Per i mesi successivi, con le nuove disposizioni, l’importo dell’indennità passa dal 30% al 60% che, per il secondo mese e solo 2024, diventa dell’80%. Coloro i quali nel frattempo avessero già fruito di congedi retribuiti al 30%, potranno recuperare in una delle mensilità residue il miglior trattamento previsto dalla Legge di Bilancio.

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