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NOTIZIE DALL’ARAN. “Orientamenti applicativi” nel Comparto Istruzione e Ricerca

Dal primo numero del Notiziario ARAN del 2026, "Attività Istituzionale dell’Agenzia", riteniamo utile riprendere alcuni “Orientamenti applicativi” riguardanti le seguenti questioni che interessano il personale scolastico: a) Sostituzione del personale scolastico scioperante; b) Periodo di aspettativa per motivi personali e monte ore diritto allo studio; c) Riconoscimento flessibilità nell'organizzazione oraria del lavoro per gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo

di REDAZIONE. 

Nel primo numero del Notiziario ARAN del 2026, “Attività Istituzionale dell’Agenzia”, si dà conto di alcuni “Orientamenti applicativi”  e interpretativi su una serie di aspetti che riteniamo utile riprendere e proporre all’attenzione di docenti e personale scolastico più in generale. Esse riguardano, nell’ordine, le seguenti questioni:

a) Sostituzione del personale scolastico scioperante.
La sostituzione del personale scolastico scioperante, docente ed ATA, con personale scolastico non scioperante e in servizio, può legittimamente rientrare tra le misure organizzative di cui all’art. 10, comma 5, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2.12.2020? 

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020, attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. In tale ambito, al fine di contemperare due diritti costituzionalmente tutelati (diritto di sciopero e diritto all’istruzione) l’art. 10, comma 5, del su citato accordo espressamente dispone la possibilità per i dirigenti scolastici di adottare tutte le misure organizzative utili a garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e senza incidere sull’esercizio del diritto di sciopero. 

Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza, con riferimento alla questione in esame, ha più volte riconosciuto la legittimità della utilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, sia diretto a contenere gli effetti negativi della sospensione dell’attività. Per tutte si cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 15782 del 19.07.2011, secondo cui “nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori. Invero non può negarsi, secondo le nozioni di comune esperienza che la sostituzione del personale scioperante renda meno efficace l’astensione, riducendo il disagio che con essa si vuole indurre e rendendo meno efficaci iniziative sindacali future. Tuttavia, non si può far carico al datore di accettare supinamente tutte le conseguenze lesive derivanti dalla astensione ma, purché non la impedisca, non gli si può negare di fare uso del potere organizzativo attribuito per neutralizzare almeno parte del pregiudizio che ne deriva. In altri termini, non è ravvisabile condotta antisindacale se non si impedisce l’astensione e si reagisce nei limiti consentiti, mentre, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, risulta irrilevante che, attraverso il ricorso ai rimedi leciti, lo sciopero finisca per assumere una minor capacità di incidenza nel conflitto in corso. Peraltro, secondo le nozioni di comune esperienza, anche ricorrendo alla sostituzione di personale, lo sciopero mantiene una indubbia portata lesiva se si considera che con la sostituzione si lasciano pur sempre scoperte le posizioni lavorative di coloro che sono chiamati alla sostituzione medesima.”

b) Periodo di aspettativa per motivi personali e monte ore diritto allo studio.
Il periodo di aspettativa non retribuita per motivi personali richiesto da un docente può incidere negativamente sul calcolo del suo monte ore dei permessi per diritto allo studio?

In merito, tralasciando ogni valutazione in ordine all’aspettativa per motivi di famiglia che, come è noto, è disciplinata dagli artt. 69 e 70 del DPR n. 3 del 10 gennaio 1957, si rappresenta che la materia del diritto allo studio è stata ricondotta a disciplina pattizia con l’art. 37 del CCNL Istruzione e ricerca triennio 2019-2021 sottoscritto il 18 gennaio 2024. In particolare, l’art. 37 sopra richiamato, nel riconoscere al lavoratore la possibilità di fruire dei permessi per il diritto allo studio, nel limite massimo fissato in 150 ore per anno solare, per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, nulla stabilisce rispetto alla specifica ipotesi prospettata. Il silenzio della clausola al riguardo porta a ritenere che, di norma, gli istituti contrattuali che comportano una sospensione, anche temporanea, dell’attività lavorativa, non determinano il riproporzionamento del beneficio del diritto allo studio, che, per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, continua ad essere pari a 150 ore annue.

c) Riconoscimento flessibilità nell’organizzazione oraria del lavoro per gli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo.
È possibile riconoscere agli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo una flessibilità nell’organizzazione oraria del lavoro, prevedendo un impegno orario più intenso nei momenti di maggiore esigenza per l’istituzione, come ad es. periodo di lezioni, esami, produzioni artistiche? È possibile, di conseguenza, ridurre o comprimere temporaneamente la quota oraria di preparazione musicale in favore dell’attività di accompagnamento?

L’art. 164 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 individua l’orario di lavoro teorico settimanale degli accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo, quantificandolo, per gli accompagnatori assunti a tempo pieno, in 36 ore settimanali, di cui 24 ore di accompagnamento e 12 ore di preparazione musicale. L’articolo in parola, inoltre, da un lato precisa che l’orario di lavoro è funzionale all’attività di supporto all’attività didattica (comma 5), dall’altro che agli accompagnatori si applica lo stesso trattamento giuridico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo in quanto compatibile con la particolare attività svolta (comma 3). 

Pertanto, nella definizione dell’articolazione dell’orario di lavoro, codesto Conservatorio potrà utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità previsti dall’art. 36 del CCNL Afam del 16.02.2005, ivi incluso l’orario plurisettimanale.

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