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La VII Commissione cultura del Senato accoglie richieste di modifica dell’Atto 384

La VII Commissione cultura al Senato ha ripristinato la non ammissione, in presenza di insufficienze anche in una sola disciplina, in relazione alle certificazioni delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Accolte, dunque, le osservazioni e le richieste di modifica di quanti, come l’AND, avevano sottolineato l’assurdità del criterio di valutazione contenuto nell’Atto 384 che prevedeva la possibilità di ammissione all’esame di Stato anche con gravi insufficienze, purché lo studente avesse la media del 6. 

La modifica apportata, che naturalmente rappresenta soltanto un parere che il Governo potrebbe anche non accogliere, è la seguente: ”Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo. In caso di ammissione con carenze evidenziate in alcune discipline, in caso di non ammissione alla classe successiva o di non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, l’istituzione scolastica attiva le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”.

La delegazione dell’AND guidata dal Presidente nazionale Francesco Greco, aveva contestato anche i criteri di “Ammissione alla classe successiva della scuola primaria” (Art. 3) che al comma 1 prevede che “i docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Una formulazione assolutamente generica che non definisce alcun criterio di valutazione negativa, anzi sancisce un principio di arbitrio e discrezionalità da parte del consiglio di classe che non offre alcuna garanzia di certezza di diritto. Parlare di “casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”, non significa assolutamente nulla, laddove invece, trattandosi di un segmento particolarmente delicato e fondamentale nella formazione del fanciullo, si rende assolutamente necessaria una formulazione circostanziata e inequivocabilmente chiara che determina una decisione molto grave.

Nel caso della valutazione per l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo (Art. 6) e di ammissione dei candidati interni agli esami di Stato (Art. 15), veniva contestata in toto il criterio di valutazione che al comma 1 dell’art. 6, parlava di “una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso”. In egual misura si rigettava il criterio di ammissione agli esami finali del secondo ciclo basato su una “votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento”. Nel primo caso ci si trova di fronte ad una formulazione imprecisa e che non si pone come obiettivo prioritario il raggiungimento di livelli di competenze adeguati in tutte le discipline. Infatti si ritiene che non si debba parlare di “valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi”, ma di una valutazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline, evitando così che gravi lacune o assenza del raggiungimento di competenze specifiche, possano essere “colmate” facendo ricorso ad una “media” aritmetica dei voti.

Per quanto riguarda l’ammissione agli esami di Stato è stata sottolineata la necessità ancora maggiore di adottare la modifica proposta in quanto ci si trova di fronte all’esame conclusivo dell’intero percorso di studio “obbligatorio”, e si potrebbe verificare il paradosso di ammettere a sostenere l’esame di Stato, con il meccanismo della media dei voti, chi magari non ha mai studiato in modo regolare e con profitto, una disciplina anche di indirizzo.

Pio G. Sangiovanni

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