Al docente, senza il suo consenso, non può essere imposto l’incarico di coordinatore di un consiglio di classe.
Non c’è alcuna norma che rende tale incarico doveroso, di talché è illegittima l’attribuzione dell’incarico senza il consenso del docente da parte del dirigente scolastico.
Non così per l’incarico di segretario del consiglio di classe la cui attribuzione è rimessa dalla legge alla facoltà del dirigente scolastico ad uno dei componenti del consiglio, l’incarico in questo caso assume carattere di doverosità.
A confermare tutto ciò la sentenza del giudice del lavoro di Cosenza n. 1830/2016, richiamata da Tecnica della Scuola.