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TAR Toscana. Nelle classi con un alunno disabile non potranno esserci più di 20 alunni.

Il Tar Toscana ha stabilito che nelle classi con un alunno disabile non potranno esserci più di 20 alunni. La decisione è contenuta nella sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 con la quale l’organo di giustizia amministrativa si è pronunciato sul ricorso dei genitori di un alunno contro l’istituto superiore frequentato e contro il MIUR e l’USR Toscana.

L’alunno frequentava la prima classe di un liceo Linguistico formata da 31 studenti tra cui due con diagnosi di disabilità. I genitori dell’alunno in questione hanno motivato il loro ricorso contro la scuola sostenendo che la classe frequentata dal figlio sarebbe illegittima poiché in contrasto con le disposizioni normative che prevedono che le classi che accolgono alunni disabili devono essere costituite di norma da non più di 20 alunni. La costituzione della classe del figlio, con 31 alunni di cui 2 con disabilità grave, a causa dell’eccessivo affollamento viola, quindi, il diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione scolastica.

Accogliendo il ricorso il TAR Toscana ha sottolineato innanzitutto che, il diritto all’educazione e all’istruzione, sancito dall’art. 12 della legge n. 104/1992, costituisce un diritto fondamentale del disabile, che trova superiore riconoscimento nell’art. 38 co. 4 Cost. e, sul piano degli obblighi internazionali dello Stato, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata dall’Italia con legge n. 18/2009. Pur riconoscendo un margine di discrezionalità all’istituzione scolastica, quest’ultima tuttavia non può operare in violazione del diritto all’istruzione quale diritto fondamentale del disabile che “rappresenta un approdo da tempo condiviso in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale riconosce come l’obiettivo primario resti quello della massima tutela possibile degli interessati all’istruzione e all’integrazione nella classe e nel gruppo scolastico: un diritto che assume natura individuale, ma anche sociale, dal momento che l’istruzione rappresenta uno dei fattori maggiormente incidenti sui rapporti dell’individuo e sulle sue possibilità di affermazione personale e professionale”.

Inoltre il Tribunale Amministrativo della Toscana fa presente che l’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con -OMISSIS- sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni -OMISSIS-, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

A rafforzare ulteriormente le motivazioni di accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati, l’organo di giustizia amministrativa della Toscana precisa infine: “Come già osservato in fase cautelare, il figlio della ricorrente, disabile, è stato inserito in una prima classe di liceo composta da trentuno alunni, per di più con la presenza di altro alunno disabile, senza che l’amministrazione scolastica abbia in alcun modo documentato l’esistenza delle condizioni per la deroga al contingente numerico indicato dalla norma appena richiamata. E il rilievo è sufficiente per condurre all’accoglimento del ricorso, anche a voler fare applicazione dell’aumento del decimo previsto dall’art. 4 co. 1 dello stesso D.P.R. n. 81/2009 (“1. Al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal presente regolamento”).”

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