di Redazione
La valutazione del servizio pre-ruolo non considerato ai fini della ricostruzione della carriera, ma riconosciuto solo ai fini economici.
Sono davvero tanti i docenti che dimenticano di chiedere il recupero degli anni pre-ruolo, non valutato ai fini della ricostruzione della carriera, al momento della presentazione della relativa istanza.
Infatti, la norma, tuttora vigente, prevede che per i docenti con più di quattro anni di pre-ruolo, l’ulteriore periodo, oltre i 4 anni, venga valutato non per intero ma solo per i 2/3. Così si verifica, ad esempio, che con 7 anni di pre-ruolo, all’atto della domanda, gli vengano valutati soltanto 4 anni per intero, mentre gli altri tre per 2/3. In sostanza, nel caso specifico, un anno (1/3) viene riconosciuto semplicemente ai fini economici, ovvero come un periodo da prendere in considerazione per la progressione di carriera, dopo aver effettuato un certo numero di anni di servizio.
A questo punto, tutti si chiederanno, qual è la sorte che, nel caso illustrato, tocca al settimo anno? A tal proposito è indispensabile arricchire, a livello amministrativo, il proprio bagaglio culturale, leggendo con attenzione l’articolo 4, comma 3, del DPR 399 del 23/8/88, il quale dispone che il periodo non valutato (4 mesi per ogni anno ulteriore ai primi quattro di pre-ruolo) può essere recuperato con una semplice istanza da presentare alla segreteria della scuola di titolarità.
Ma quando può essere prodotta la suddetta domanda?
Al riguardo, sempre facendo riferimento al DPR 399/88, occorre precisare che:
- i docenti della scuola superiore possono inoltrarla dopo 16 anni di servizio, valutato ai fini dell’inquadramento economico, ottenuto senza la valutazione dei quattro mesi per ogni anno ulteriore ai primi quattro di preruolo;
- i docenti della scuola secondaria di primo grado, della scuola primaria, della scuola dell’infanzia possono presentare la domanda in parola dopo 18 anni.
I docenti che non rientrano nella nelle situazioni A. e B. dovranno rivolgersi con ricorso al giudice del lavoro .
È lapalissiano che sono interessati alla presentazione dell’istanza soltanto i docenti che vantano un pre-ruolo superiore ai quattro anni. Tutti gli altri non devono produrre alcuna domanda perché non hanno periodi da recuperare.
I docenti interessati dovranno compilare il form presente nella sezione Tutela Legale e saranno contattati.