Norme

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

Lo scorso 25 febbraio è stato presentato il Progetto di Legge 4121 da parte dei Deputati Francesco Laratta e Cesare Marini. Di seguito si riporta il testo della relazione che illustra il progetto di legge e l’articolato.

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PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati
LARATTA, CESARE MARINI

 

Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche e lo stato giuridico dei docenti

 

Presentata il 25 febbraio 2011

      Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, coerentemente con l’articolo 33 della Costituzione e con l’articolo 117, secondo comma, lettera n), della stessa Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attiene alle norme generali sull’istruzione e al rafforzamento del processo autonomistico avviato con l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      Nel nostro Paese, l’attribuzione dell’autonomia alle scuole è avvenuta nel quadro di un generale processo di ammodernamento della pubblica amministrazione, ma i limiti di un’autonomia scolastica incentrata sugli aspetti organizzativi e gestionali, culminati nella definizione di una dirigenza scolastica di tipo burocratico, sempre più lontana dalla comunità professionale dei docenti e dal processo di insegnamento-apprendimento che si svolge nelle scuole, sono sempre più evidenti, tanto da rendere indifferibile una riforma del sistema di governo delle istituzioni scolastiche e dello stato giuridico dei docenti.
      Con la presente proposta di legge si intende proporre un modello di governo democratico delle istituzioni scolastiche basato sui criteri della partecipazione e della responsabilità a ogni livello del processo decisionale, che valorizzi, nel contempo, la dimensione sia di comunità di apprendimento che di comunità professionale, proprie di ogni istituzione scolastica. Ciò implica una profonda modificazione degli organi di governo delle istituzioni scolastiche e del loro funzionamento, nonché la riforma dello stato giuridico dei docenti per rendere finalmente possibile anche in Italia una progressione della carriera dei docenti basata sul merito, oltre che sull’anzianità del servizio, che consenta la loro piena partecipazione al governo delle istituzioni scolastiche.
      Giova ricordare che il trasferimento di competenze dal centro verso le scuole in Europa rappresenta un processo relativamente recente; prende l’avvio, con l’eccezione dei Paesi Bassi e del Belgio, solo negli anni ottanta, prima in Spagna, poi in Francia e successivamente in Gran Bretagna. Ma è negli anni novanta che si rafforza e si estende ad altri Paesi europei. La filosofia che guida le riforme vede nel decentramento la possibilità di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione scolastica, tanto da far assurgere l’autonomia scolastica a paradigma di ogni successivo intervento riformatore.
      Nel decennio appena concluso in molti Paesi il trasferimento di nuove competenze alle scuole non è più connesso al processo globale di riforma delle strutture politiche e amministrative, come era avvenuto negli anni novanta, ma tende ad assumere una specifica rilevanza, tanto da farlo apparire come la via maestra per migliorare la qualità dell’istruzione.
      Quest’evoluzione, che può essere definita una seconda fase dell’autonomia scolastica, per il nostro Paese inizia, appunto, nel 2001 con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la quale, nell’attribuire alle regioni la potestà di legislazione concorrente in materia di istruzione, fa «salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche» (articolo 117). Si tratta di un punto di snodo molto importante. Il riconoscimento di una rilevanza costituzionale all’autonomia scolastica non solo amplia il quadro legislativo tracciato dalla citata legge n. 59 del 1997, ma apre anche la prospettiva per riconoscere alle scuole un ulteriore e indispensabile grado di libertà, rappresentato dall’autonomia statutaria.
      È significativo ricordare che la Carta costituzionale riconosce autonomia statutaria non solo agli enti territoriali, «i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione» (articolo 114, secondo comma), ma anche alle istituzioni di alta cultura, alle università e alle accademie (articolo 33, sesto comma). Il processo di esercizio effettivo di tali potestà, tuttavia, come ben sappiamo, ha avuto una lunga gestazione. Se, infatti, si prescinde dalle regioni, la cui storia è ben nota, e dai comuni che solo nel 1990 con la legge n. 142 del 1990 si sono potuti dotare di uno statuto, le università hanno dovuto aspettare la legge n. 168 del 1989; le istituzioni artistiche e musicali prima la legge n. 508 del 1999 e poi il regolamento di attuazione emanato nel febbraio 2003 (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003).
      Ma mentre l’autonomia che la Costituzione riconosce agli enti territoriali si fonda sulla natura elettiva dei loro organi di governo, quale proiezione della sovranità delle comunità che amministrano, quella delle università e degli istituti di alta formazione artistica e musicale si fonda anche sulle garanzie che la stessa Costituzione riconosce all’insegnamento (articolo 33). Parimenti vale per l’attribuzione dell’autonomia statutaria alle scuole che, nel rispetto delle norme generali fissate dallo Stato, divengono titolari di un potere normativo coerente con la loro missione, imperniato sulla funzione che legittima la loro stessa esistenza, l’insegnamento-apprendimento. In altro modo, con l’autonomia statutaria le scuole acquisiscono la piena legittimità a darsi finalmente un modello di organizzazione funzionale al processo che gestiscono.
      L’autonomia statutaria consentirà alle scuole di ridisegnare il ruolo e le funzioni dei loro organi di governo all’interno di una visione condivisa dell’agire organizzativo. Ciò non potrà che favorire l’assunzione di una metodologia, nella formazione delle decisioni, che presuppone un modus operandi basato sulla partecipazione e sulla responsabilità in ogni fase del processo decisionale, dall’elaborazione del progetto educativo, all’attuazione e alla valutazione dei risultati. Partecipazione, responsabilizzazione e condivisione, a loro volta, implicano un modello di leadership distribuita, caratterizzato da competenze professionali elevate e da qualità personali che consentono di svolgere ruoli chiave in modo autorevole e di accettare la valutazione come momento irrinunciabile del proprio operato.
      La presente iniziativa legislativa, in considerazione di quanto esposto, attribuisce autonomia statutaria alle scuole, dettando i princìpi e i criteri a cui devono sottostare gli statuti per quanto riguarda la formazione, la composizione e l’articolazione delle competenze degli organi di governo, e definisce le linee per un governo democratico della scuola.
      Il governo democratico dell’istituzione scolastica si basa, innanzitutto, su una chiara distinzione tra funzioni di indirizzo e di gestione, queste ultime demandate, come avviene in molti Paesi europei, a un organo collegiale (la direzione), e sul superamento dell’attuale modello burocratico e dirigistico di derivazione aziendalistica, prevedendo la temporaneità del mandato del rappresentante dell’istituzione scolastica e il conferimento dell’incarico attraverso l’elezione (preside elettivo) da parte della comunità scolastica rappresentata nel consiglio d’istituto. Per il nostro sistema scolastico si tratta, com’è facile immaginare, di un’importantissima innovazione. Per il preside eletto la temporaneità dell’incarico e il suo conferimento attraverso l’elezione non possono che accentuare il carattere di missione della sua azione che diviene imprescindibile dalla qualità e dai risultati del processo di insegnamento-apprendimento e dal rapporto con l’insegnamento, che è solo sospeso per la durata del mandato.
      La presente proposta di legge opera, dunque, un reindirizzamento dell’asse dell’organizzazione scolastica, dal versante burocratico e amministrativo a quello di un’efficace gestione del processo di insegnamento-apprendimento, attraverso la valorizzazione del ruolo dei docenti nella gestione di tale processo e nel governo delle istituzioni scolastiche. Porre gli apprendimenti al centro dell’organizzazione della scuola porta con sé, infatti, la necessità di una riarticolazione funzionale del ruolo di coloro che sono preposti alla loro acquisizione, con chiari riflessi sullo sviluppo della professione. Ruoli diversi richiederanno competenze e responsabilità diversificate, oltre che la disponibilità a svolgerli in contesti differenti e, pertanto, uno sviluppo della professione degli insegnanti in fasce funzionali non gerarchiche, di docente associato, docente esperto e docente superiore, che consenta ai docenti, che per merito raggiungono la fascia superiore, di ricoprire ruoli rilevanti, compreso quello di preside di un’istituzione scolastica.
      Al riguardo, la presente proposta di legge riconosce alle scuole la facoltà di eleggere un preside che potrebbe non essere in servizio presso la scuola che lo elegge. Le condizioni per essere eletto sono, infatti, la sua iscrizione all’albo della docenza della regione ove ha sede la scuola e l’aver superato un concorso nazionale per l’accesso alla fascia superiore della docenza. A tale riguardo è prevista l’istituzione di albi regionali della docenza, ove sono iscritti i docenti in possesso della sola abilitazione e i docenti appartenenti alle fasce di docente associato, docente esperto e docente superiore. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene attraverso una procedura di selezione per soli titoli, espletata a livello regionale e a quella di docente superiore attraverso il superamento di un concorso espletato a livello nazionale.
      Appare chiaro che le garanzie poste dalla Costituzione a favore dell’insegnamento possono trovare attuazione solo se sono salvaguardate l’autonomia professionale degli insegnanti e la loro piena partecipazione al governo democratico dell’istituzione scolastica. Pertanto si rileva che lo stato giuridico dei docenti non può più essere assimilato, come ora anche sul piano disciplinare, a quello di altri dipendenti della pubblica amministrazione, ma richiede una propria disciplina e uno specifico sistema di tutele affidato a organismi tecnico-rappresentativi della professione (Consiglio superiore della docenza).
      In conclusione, la presente proposta di legge coniuga le esigenze di un governo efficace e democratico della scuola, risorsa fondamentale di ogni nazione, con un modello avanzato di regole volte a garantire la qualità della professione docente, la sua autonomia e la piena responsabilità della funzione.

 

 


 

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

GOVERNO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 1.

(Governo delle istituzioni scolastiche).

      1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali sull’istruzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
      2. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge.
      3. Gli statuti delle istituzioni scolastiche disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei loro organi di governo secondo i criteri di cui all’articolo 2.
      4. Nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, sono garantite la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale dei docenti nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
      5. Il rapporto di lavoro del personale delle istituzioni scolastiche è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito di un apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente, per il personale docente e per il personale non docente.

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche).

      1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

          a) il preside;

          b) il collegio dei docenti;

          c) la direzione;

          d) il consiglio d’istituto.

      2. Le istituzioni scolastiche, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare propri statuti in materia di organi e di organizzazione interna, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, secondo princìpi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l’osservanza dei seguenti criteri:

          a) attribuzione al preside della rappresentanza legale e della responsabilità del perseguimento delle finalità dell’istituzione scolastica secondo le linee di indirizzo generale definite dal consiglio d’istituto e secondo le linee programmatiche definite dal collegio dei docenti nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di meritocrazia. Elezione del preside tra i docenti superiori, di cui all’articolo 4, iscritti all’albo regionale di cui all’articolo 5 da parte del consiglio d’istituto; qualora risulti eletto un docente appartenente a un’altra istituzione scolastica, l’elezione si configura come utilizzazione per la durata del mandato. Nomina del preside eletto con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Durata della carica di preside per un massimo di tre anni per mandato e per non più di due mandati ed esonero dall’insegnamento per la durata del mandato. Nomina di un vice preside tra i docenti della fascia superiore da parte del preside al quale, a sua richiesta, può essere concesso l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento;

          b) attribuzione al collegio dei docenti di compiti di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività didattiche ed educative; della competenza a istituire dipartimenti con funzioni di coordinamento disciplinare e didattico finalizzate all’attuazione del piano formativo, all’organizzazione delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all’esterno ad esse correlate o accessorie nonché a istituire organismi collegiali di valutazione educativa, didattica e disciplinare degli alunni composti dai docenti della classe e presieduti da un docente superiore; della competenza ad adottare un regolamento relativo al proprio funzionamento, alle modalità di elezione del presidente del collegio dei docenti tra i docenti superiori dell’istituzione scolastica, all’elezione dei docenti nel comitato di valutazione di cui al comma 6 dell’articolo 4, alla definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 del citato articolo 4 e all’assegnazione dei docenti alle classi;

          c) attribuzione al consiglio d’istituto di compiti di indirizzo generale dell’attività dell’istituzione scolastica; di approvazione del piano formativo e del programma annuale delle attività predisposti dal collegio dei docenti; di approvazione del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; di approvazione del regolamento dell’istituzione scolastica che definisce i criteri per l’organizzazione e per il funzionamento dell’istituzione scolastica, la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, le modalità di elezione e di sostituzione dei membri del consiglio d’istituto e della direzione dell’istituzione scolastica, le modalità di elezione del presidente del consiglio d’istituto, le modalità di elezione del preside dell’istituzione scolastica con voto ponderato dei suoi componenti tra i docenti superiori iscritti all’albo regionale, la nomina dei docenti esperti, di cui all’articolo 4, e dei membri esterni del nucleo di valutazione di cui alla lettera h) del presente comma; di approvazione del regolamento di amministrazione e contabilità;

          d) durata in carica del consiglio d’istituto per un massimo di tre anni scolastici e suo rinnovo entro il 30 settembre successivo alla sua scadenza. In sede di prima attuazione della presente legge, lo statuto dell’istituzione scolastica e il regolamento della medesima istituzione, di cui alla lettera c), sono approvati dal consiglio di circolo o d’istituto in carica.

Decorsi tre mesi dall’approvazione dello statuto e del regolamento, il consiglio di circolo o d’istituto decade e si procede a nuova elezione;

          e) composizione del consiglio d’istituto nel numero massimo di undici componenti, ivi compreso il preside, che ne è membro di diritto. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei docenti, del personale ausiliario tecnico ed amministrativo, dei genitori e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, degli studenti, nonché una rappresentanza dell’ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Al consiglio d’istituto partecipa, con funzioni di segretario e senza diritto di voto, il direttore dei servizi generali e amministrativi. Per le medesime delibere non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio d’istituto;

          f) scioglimento del consiglio d’istituto nel caso di persistenti e gravi irregolarità o d’impossibilità di funzionamento o di continuata inattività. Il dirigente dell’ufficio scolastico regionale provvede al suo scioglimento e alla nomina di un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio e comunque non oltre sessanta giorni dalla nomina;

          g) attribuzione alla direzione di una competenza generale residuale rispetto agli atti rientranti nelle funzioni degli organi dell’istituzione scolastica e che non sono riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio d’istituto e al collegio dei docenti; di competenze propositive, di impulso ed esecutive degli atti del consiglio d’istituto e del collegio; composizione della direzione nel numero di cinque componenti, costituiti dai docenti, dal preside, che la presiede e che ne è membro di diritto, e da quattro docenti superiori, di cui due eletti dal collegio dei docenti e due dal consiglio d’istituto. Le modalità di elezione dei docenti sono stabilite dal regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Alle riunioni della direzione partecipa con funzioni di segretario il direttore dei servizi generali e amministrativi;

          h) istituzione di un nucleo di valutazione dell’efficienza, dell’efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da tre docenti superiori e da non più di due membri esterni, secondo modalità definite con il regolamento dell’istituzione scolastica di cui alla lettera c). Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l’elaborazione del piano formativo e del programma annuale delle attività;

          i) attuazione dei princìpi di semplificazione, di efficacia e di trasparenza dell’attività amministrativa e, in particolare, del principio di accessibilità delle informazioni relative all’istituzione scolastica.

Capo II

STATO GIURIDICO E ARTICOLAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

Art. 3.

(Finalità).

      1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione docente, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e di retribuzione per merito.
      2. La funzione docente è rivolta prioritariamente a educare i giovani all’autonomia personale e alla responsabilità, nonché a perseguire, per ogni allievo, idonei e certificati livelli di competenza culturale, tecnica, scientifica e professionale, nel rispetto delle differenze individuali e delle singole personalità. L’assolvimento di tali compiti e i relativi risultati educativi costituiscono l’oggetto della specifica responsabilità professionale del docente.
      3. Sono assicurate ai docenti la libertà di insegnamento e l’autonomia professionale, quali strumenti per l’attuazione del pluralismo e per perseguire la qualità e l’efficacia della prestazione professionale del servizio di istruzione e di formazione. In particolare è assicurata a ogni docente la libertà di scelta dei contenuti di insegnamento e delle metodologie didattiche, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e del piano formativo elaborato dal collegio dei docenti.
      4. Ai docenti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4 è riconosciuto ogni dieci anni il diritto a un anno di aspettativa retribuita, frazionabile, per partecipare, anche in Paesi esteri ad attività di ricerca o di formazione.
      5. Ai docenti trasferiti d’ufficio in un altro comune, per riduzione dell’organico o per accorpamento di sedi scolastiche, è corrisposta all’effettiva assunzione in servizio nella nuova sede un’indennità corrispondente all’importo di una mensilità della retribuzione in godimento.
      6. Ai docenti che svolgono attività di servizio in sedi situate in comuni diversi spetta il rimborso delle spese di viaggio o l’indennità chilometrica per l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto riferita alla distanza tra le sedi.

Art. 4.

(Articolazione della professione docente).

      1. La professione docente è articolata nelle tre distinte fasce funzionali non gerarchiche di docente associato, di docente esperto e di docente superiore. A ciascuna fascia corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata.
      2. All’interno di ciascuna fascia professionale di cui al comma 1 è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo aumenti a cadenza biennale e secondo parametri nazionali recepiti nei regolamenti di amministrazione e contabilità dell’istituzione scolastica.
      3. Ai docenti esperti possono essere attribuite dal collegio dei docenti specifiche funzioni in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti e ad altre attività connesse all’attuazione del piano formativo.
      4. Ai docenti superiori possono essere attribuite dal collegio dei docenti funzioni complesse, quali il coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna, nonché incarichi ulteriori rispetto all’insegnamento remunerati con compensi aggiuntivi rispetto allo stipendio maturato, nell’ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo d’istituto.
      5. I docenti superiori possono essere eletti presidi di una istituzione scolastica nella regione ove sono iscritti all’albo di cui all’articolo 5.
      6. L’attività del personale appartenente alle fasce di docente associato e di docente esperto è soggetta a una valutazione periodica, effettuata da un comitato di valutazione istituito all’interno dell’istituzione scolastica. La valutazione attiene per i docenti associati all’efficacia dell’azione didattica e formativa e per i docenti esperti ai risultati delle funzioni attribuite ai sensi del comma 3. Le valutazioni periodiche costituiscono un credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e sono riportate nel fascicolo personale del docente.
      7. Il comitato di valutazione di cui al comma 6 è composto da due docenti superiori eletti dal collegio dei docenti, da due docenti esperti eletti dal consiglio d’istituto e da un docente superiore, designato dalle sezioni regionali dal Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7, che svolge funzione di presidente. Il comitato è rinnovato ogni cinque anni.
      8. L’accesso alla fascia di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di una procedura di selezione per soli titoli espletata a livello regionale.

       9. L’accesso alla fascia di docente superiore avviene, a domanda, mediante concorsi espletati a livello nazionale.
      10. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuna delle fasce di docente esperto e di docente superiore.
      11. In attuazione dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Commissioni parlamentari competenti e il Consiglio superiore della docenza, provvede a stabilire le modalità di composizione delle commissioni per l’avanzamento di fascia previsto ai commi 8 e 9, i criteri e le procedure di valutazione, i tempi per il loro espletamento nonché le eventuali competenze amministrative delegate alle medesime commissioni. Le disposizioni adottate ai sensi del presente comma relative alle istituzioni formative sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

(Albi regionali).

      1. Sono istituiti presso gli uffici scolastici regionali albi regionali della docenza alla cui tenuta provvedono le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza di cui all’articolo 7.
      2. Gli albi regionali della docenza, distinti per ordine di scuola, si articolano in:

          a) albo dei docenti abilitati, al quale sono iscritti coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l’abilitazione all’insegnamento;

          b) albo dei docenti associati, al quale sono iscritti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso un’istituzione scolastica statale;

          c) albo dei docenti esperti, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente esperto a seguito della procedura di selezione di cui al comma 8 dell’articolo 4;

          d) albo dei docenti superiori, al quale sono iscritti coloro che appartengono alla fascia di docente superiore a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 9 dell’articolo 4.

Art. 6.

(Associazionismo professionale).

      1. La Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, quali libera espressione della professionalità docente. Esse possono svolgere la loro attività anche all’interno delle istituzioni scolastiche e formative che ne favoriscono la presenza e ne tutelano la possibilità di comunicazione anche attraverso appositi spazi.
      2. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali accreditate sono consultate in merito alla didattica e alla formazione iniziale e permanente dei docenti e sono valorizzate nelle loro funzioni propositive.

Art. 7.

(Consiglio superiore della docenza).

      1. Al fine di garantire l’autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative alle decisioni sul sistema educativo di istruzione e di formazione è istituito il Consiglio superiore della docenza, organismo tecnico rappresentativo della funzione docente, articolato in sezioni regionali.
      2. Il Consiglio superiore della docenza e le sezioni regionali sono composti, rispettivamente, da quindici e da nove componenti, equamente ripartiti tra le tre fasce della docenza di cui all’articolo 4, e durano in carica cinque anni. I componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali per la durata del mandato sono collocati in aspettativa e conservano il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento.
      3. I componenti del Consiglio superiore della docenza sono eletti sulla base di liste presentate dalle associazioni del personale docente per ciascuna fascia della docenza. Sono eleggibili i docenti a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado. Gli eletti sono nominati in proporzione alle tre fasce della docenza con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
      4. Ai candidati alle elezioni è riconosciuto il diritto a convocare assemblee durante l’orario di servizio e a un periodo di aspettativa retribuita non superiore a quindici giorni per lo svolgimento della campagna elettorale.
      5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di presentazione delle liste, le procedure per l’elezione, e le situazioni di incompatibilità, di decadenza e di surroga dei componenti del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali.
      6. Il Consiglio superiore della docenza ha autonomia organizzativa e finanziaria.

Art. 8.

(Funzioni del Consiglio superiore della docenza e delle sezioni regionali).

      1. Il Consiglio superiore della docenza esercita le seguenti funzioni:

          a) raccolta e conservazione dei dati contenuti negli albi regionali di cui all’articolo 5;

          b) redazione e aggiornamento del codice deontologico della professione docente;

          c) definizione e aggiornamento degli standard professionali dei docenti;

           d) esercizio delle potestà disciplinari di secondo grado sugli iscritti agli albi regionali.

      2. Il Consiglio superiore della docenza formula, inoltre, proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, nonché sulle procedure per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, per il reclutamento dei docenti e per la formazione iniziale.
      3. Le sezioni regionali del Consiglio superiore della docenza provvedono alla tenuta degli albi regionali, alla formulazione di pareri e di proposte in materie attribuite al medesimo Consiglio per quanto riguarda l’ambito di rispettiva competenza e alla designazione di un componente dei comitati di valutazione di cui al comma 7 dell’articolo 4.
      4. Nell’ambito delle sezioni regionali sono istituite distinte commissioni disciplinari di primo grado per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l’istruzione e la formazione professionale.

Art. 9.

(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area).

      1. Al fine di garantire l’autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l’area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
      2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, è istituita la rappresentanza regionale sindacale unitaria d’area, composta esclusivamente da rappresentanti sindacali dell’area dei docenti. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché all’accordo collettivo quadro 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998, concernente la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la rappresentanza sindacale unitaria dell’istituzione scolastica.

Art. 10.

(Norme finanziarie, transitorie e finali).

      1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le economie di spesa di cui al comma 6 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      2. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono collocati nella fascia dei docenti superiori ai sensi della presente legge. Agli stessi è data facoltà di transitare, previo superamento di apposite procedure concorsuali, nei ruoli della dirigenza tecnica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o in ruoli dirigenziali corrispondenti della pubblica amministrazione. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Dipartimento della funzione pubblica rendono noto un piano dei posti vacanti e disponibili.
      3. Fino all’avvio delle procedure di selezione e di quelle concorsuali cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 4, le funzioni spettanti ai docenti esperti sono svolte dai docenti aventi dieci anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza e le funzioni spettanti ai docenti superiori sono svolte dai docenti aventi quindici anni di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

Art. 11.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo è consultabile sul sito della Camera dei Deputati al seguente link

 

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