Note & Interventi

Gli esami di Stato ai tempi del coronavirus: ma perché?

 

1. Preliminarmente, sento il dovere di indicare i titoli che in certo senso qualificano e giustificano il mio intervento.

Nel lontanissimo 1966, per la prima volta nella storia della letteratura giuridica, un’Enciclopedia (adopero subito il carattere maiuscolo perché doveroso per indicare quello che, fondato da un poker d’assi del livello di Salvatore Pugliatti, Massimo Severo Giannini, Costantino Mortati ed Angelo Falzea, su benemerita istigazione editoriale di Antonino Giuffrè, sarebbe divenuto un autentico monumento al diritto, con i 40 volumi dell’Enciclopedia del diritto) dedicava una “voce” all’esame di Stato.

Ebbene, Pugliatti e Giannini, probabilmente per la buona prova da me mostrata l’anno precedente a Firenze, come cultore di diritto scolastico nel pluricongresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, quale relatore sull’allora (e ancora oggi) inedito tema Titoli di studio e titoli di cultura (anch’esso poi trattato come voce dell’altra, prestigiosa Enciclopedia giuridica Treccani), ebbero il coraggio, diciamolo pure, di affidare a me la stesura della voce Esami di Stato, peraltro senza limitazione del numero di pagine perché non si avevano suggerimenti o indicazioni da precedenti esperienze. Unica raccomandazione che mi si impartì fu coniugare compiutezza storica (dovendo prendere l’avvio dalla nascita dell’Italia) con completezza descrittiva (dovendomi occupare di tutte le possibili forme di esame di Stato, che erano tante) e con massimo rigore dogmatico. Ne vennero fuori sessanta colonne fitte fitte (oltre centoventi cartelle), che incontrarono l’approvazione dei committenti e, qualche anno dopo (1969), l’attenzione delle autorità di governo scolastiche, al punto da chiamarmi, in occasione di una prima riforma del settore, a verificare e sperimentare quanto avevo scritto anche sul piano pratico, quale presidente di commissioni di esami di maturità, e di riferire l’esperienza al Ministero.

2. Venendo ai giorni nostri, dopo avere, per settimane e settimane, ascoltato con sempre maggiore fastidio tante inesattezze e tante pompose dichiarazioni ufficiali sul tema degli esami di Stato scolastici, da effettuarsi “obbligatoriamente” al termine del primo ciclo dell’istruzione (esami di licenza media) e del grado terminale dell’istruzione media superiore (esami di maturità), non ce l’ho fatta più ad ignorare il tutto, quindi a tacere, quando si è, purtroppo, ormai giunti alle determinazioni ufficiali del Governo sul tema.

E non si dica che la soluzione accolta e che si è andata organizzando per una scadenza addirittura anticipata rispetto al passato (metà giugno) sia da “imputare” solamente al ministro (o, come orrendamente si suole ormai dire, alla ministra) della pubblica istruzione, dato che un po’ tutto il Governo le ha rifilato la patata bollente addirittura con un decreto legge (8 aprile 2020, n. 22), con l’avallo – riteniamo, meramente formale, quale atto dovuto – addirittura del Capo dello Stato.

Mi accorgo, a questo punto, di aver adoperato un verbo (“imputare”) senza riflettere sopra l’anfibologia del termine, il cui duplice significato accessivo porterebbe a prefigurare congiuntamente sia il riconoscimento della paternità (o… maternità, nella specie) dell’atto, ma con una sorta di attestazione di merito, sia, addirittura, una responsabilità, con connessi profili di rilevanza addirittura penale. Per carità! Siamo di fronte ad una mera casualità espressiva, non certamente ad una consapevole prospettazione di sanzionabilità di tal tipo. Certo è che si è di fronte a comportamenti e decisioni che non esito a giudicare discutibilissimi.

Vediamo, intanto, quello che veramente contiene il decreto legge: norme anche “sullo svolgimento degli esami di stato”, rispetto ai quali si prevedeva pure l’eventualità della mancata ripresa dell’attività didattica entro il 18 maggio 2020 o dell’insorgenza di ragioni sanitarie naturalmente ancor più gravi o di diversa natura rispetto alla pandemia in atto. In tal caso, in luogo del tradizionale esame di Stato, quanto a quelli conclusivi del primo ciclo di istruzione, si è scelta “la valutazione finale da parte del consiglio di classe”; quanto a quelli conclusivi del secondo ciclo, non si parla tout court di “sostituzione” degli esami, ma di “eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio”, di cui si prevedono contenuti, modalità di effettuazione anche telematiche e punteggio. Imprecisate le “specifiche previsioni per i candidati esterni”.

Il tutto in deroga al decreto legislativo n. 62 del 2017.

 

3. A questo punto, appare chiaro che, una volta che non si era verificata la ripresa delle attività scolastiche entro il 18 maggio, il compito del ministro si riduceva a dettare, con “una o più ordinanze” (come recita l’art. 1 del decreto), la disciplina emergenziale di secondo grado: di “esame di stato” non se ne parli più.

Che senso hanno, a questo punto, le decine e decine di pagine di ordinanze ministeriali? Non si è capito o non si vuol capire che l’esame di Stato vero e proprio è una cosa seria e che le “prove” docimologiche previste in luogo di quelle tradizionali impediscono di configurarle come esami di Stato?

Nei miei studi, ho recepito e riportato le regole ormai consolidate, che fanno dell’esame al termine dei cicli didattici un esame di Stato, strumento di valutazione esterna, a livello centrale, non tanto e non soltanto del livello culturale raggiunto dagli esaminandi, ma della stessa scuola, sia pubblica che privata, che li aveva coltivati ed istruiti. Questa funzione di controllo, finalizzata ad eventuali interventi migliorativi da parte dello Stato (da qui la denominazione) da realizzare in futuro, era affidata ad un organo imparziale e, quindi, rigorosamente ed integralmente esterna (con la sola presenza di un rappresentante della scuola) e su programmi docimologici riguardanti l’intero ciclo di studi, sia attraverso impegnative e multiformi prove scritte che mediante severi scrutini orali.

Questa la realtà normativa e sociale che l’Assemblea Costituente tenne presente in occasione della stesura del comma 5 dell’art. 33, che disciplina l’esame di Stato (“E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”) dopo avere tenuto conto di entrambi i momenti in cui esso va considerato.

Avevamo, infatti, scritto: “l’esame di Stato è visto come espressione di uno dei due momenti in cui il fenomeno istruzione può essere colto: momento didattico (servizio) e momento autoritativo (funzione). Si tratta di due aspetti che vanno e sono di fatto tenuti distinti, nel senso che l’accertamento dei risultati dell’istruzione è successivo a quello meramente didattico ed è, anzi, eventuale […] Ma quando, dal momento didattico si passi a quello dell’accertamento dei risultati dell’istruzione e questo a sua volta non si presenti come fine a se stesso, ma funzionalmente collegato al rilascio di un titolo da utilizzare a fini vari ma comunque socialmente rilevanti, ecco che interviene una specifica riserva statale”.

Questa la ratio del disposto costituzionale, forse non adeguatamente metabolizzata.

Perché insistere a chiamare esame di Stato una soluzione eccezionale, imposta da una situazione emergenziale, ciò che esame di Stato non è, perché mancante delle sue caratteristiche essenziali?

Che senso può avere, senza cadere nel ridicolo di facciata, la partecipazione di un unico rappresentante esterno destinato ad operare in un collegio di esaminatori espresso dalla stessa scuola degli esaminandi? Una ben poco seria presenza che è stata debitamente considerata dal corpo dei docenti che dovrebbero integrare, magari come semplici pupi di pezza, i collegi degli esaminatori; tant’è vero che i possibili “esterni”, sicuramente persone serie, si stanno sistematicamente astenendo, rifiutando la nomina.

 

4. Né si dica, per carità, che dall’esame di Stato di maturità non si può prescindere, pena la violazione della Costituzione, che lo prevede e l’impone.

Non si dimentichi che lo Stato, questo stesso Governo, non ha esitato a prescindere dall’esame di Stato, ugualmente prescritto dalla stessa Costituzione, per l’abilitazione all’esercizio professionale quando, in pieno Covid-19, si sono abilitati ex lege migliaia di giovani appena laureati, dei quali non si era potuta accertare neppure la capacità di far un’iniezione intramuscolare, gettandoli direttamente nell’inferno delle corsie di terapia intensiva. Nessuno ha protestato.

Non si vuole capire che va definitivamente metabolizzata l’estrema gravità della pandemia di inizio 2020, che giustifica la drasticità di interventi normativi straordinari, gravemente restrittivi di diritti fondamentali, in tutti i campi: dalla libertà personale alla libertà di circolazione e soggiorno fino alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, ognuno di questi consacrati in apposite specifiche disposizioni costituzionali, certamente vilipese dal diritto oggettivo emergenziale di questi primi mesi dell’anno. Quanto sterile, velleitaria, inutile sarebbe una ribellione contro questi “soprusi”.

Del resto, i primi scrutini di legittimità costituzionale la magistratura li ha già compiuti: scontata l’illegittimità costituzionale, scontata la gravità della lesione di diritti anch’essi teoricamente tutelati dalla Carta, scontate le censure che si potrebbero muovere al legislatore (certamente quello costituzionale, che vuole tempi lunghissimi per muoversi), scontati i parametri costituzionali che si potrebbero invocare, scontate le motivazioni giustificative già addotte dalla magistratura interpellata. Tutto scontato.

Come scontata dovrebbe essere anche la soppressione, autentica, dichiarata, convinta, proclamata degli esami di Stato al termine dello sfortunatissimo anno scolastico 2019/2020. Non c’è nessuna necessità di ergersi ad eroina per dimostrare la propria bravura per aver evitato la soppressione degli esami di Stato, per avere rispettato la Costituzione. C’è solo bisogno di buon senso e di realistica presa d’atto di una situazione irrimediabile, ma per fortuna eccezionale.

5. Governo e singolo/a Ministro/a si preoccupino piuttosto di cercare di predisporre le strutture adatte alla ripresa dell’attività scolastica nel prossimo autunno. Li sì che occorre lavorare seriamente, perché non si tratta di inventare simulacri di una verifica scolastica terminale che ben può, molto più seriamente, essere lasciata all’esperienza delle stesse scuole che hanno allevato per anni allo studio i nostri giovani, che bene hanno imparato a conoscerli e ad apprezzarli e sono, quindi, certamente in grado di tirare le somme di lunghi anni di insegnamento e di vita in comune, indicando chi ha dimostrato di aver acquisito i necessari benedetti “crediti” occorrenti per la maturità.

Siamo seri; perché di serietà si tratta.

Nessun motivo di scandalo se si ripete un trattamento emergenziale già sperimentato in occasione dell’ultima – e per fortuna unica – emergenza pandemica già accaduta: quella della seconda guerra mondiale.

Curiosamente, quell’esperienza, io l’ho vissuta personalmente in due occasioni, con risultati certamente non catastrofici: la soppressione degli esami al termine della terza media che allora frequentavo; quella degli esami di maturità classica che il mio fratello maggiore superò agevolmente da esterno, a soli quindici anni, con un’unica prova scritta (il tema “Roma finalmente liberata”) ed un breve colloquio. Ebbene, Emilio si sarebbe poi laureato in medicina, con tutti trenta e lode, a 21 anni non ancora compiuti, per poi avere una carriera universitaria prestigiosa.

E nemmeno io, per non essere da meno, ho provocato o subìto sconvolgimenti se sono passato al ginnasio classico senza esami di licenza media: anch’io non ho demeritato nel prosieguo della mia vita se mi sono laureato a vent’anni con il massimo dei voti e dignità di stampa e per oltre cinquant’anni ho insegnato diritto all’università.

 

È la vita la vera “livella” che mette a posto ogni cosa nei suoi veri valori.

Per restare nel… partenopeo, “ha da finì a nuttata”!

Pazienza.

Nazareno Saitta

(già professore ordinario di diritto amministrativo nell’università di Messina)

 

 

 

 

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