di Redazione.
L’AND e numerose organizzazioni e associazioni che operano nel mondo della scuola, hanno presentato un reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali in merito al trattamento dei dati associati al nuovo indicatore di fragilità predisposto dall’INVALSI. Ritengono, infatti, che classificare gli esiti dei test INVALSI in termini di fragilità individuale, in funzione di un punteggio conseguito algoritmicamente, si configuri come una schedatura impropria in quanto non controllabile, non verificabile né revisionabile per via umana, ovvero non automatizzata.
Tutto ciò proprio in concomitanza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 19 del 2 marzo 2024 (PNRR) che stabilisce, tra l’altro, che i risultati delle prove Invalsi faranno parte del curriculum dello studente allegato al diploma finale di scuola superiore. Com’è noto, il curriculum, articolato in diverse sezioni, riporta informazioni sul percorso di studi, titoli conseguiti, esperienze formative e certificazioni linguistiche e informatiche. A queste si aggiunge ora una specifica sezione dedicata ai livelli di apprendimento raggiunti nelle prove Invalsi, distintamente per ogni disciplina e per la lingua inglese.
«Riteniamo infatti – si legge nel reclamo indirizzato al Garante – che classificare gli esiti dei test INVALSI in termini di fragilità individuale, in funzione di un punteggio conseguito algoritmicamente, si configuri come una schedatura impropria in quanto non controllabile, non verificabile né revisionabile per via umana, ovvero non automatizzata. (….)
A partire dal 2022, l’INVALSI fornisce a tutte le istituzioni scolastiche un nuovo indicatore individuale, denominato di fragilità, allo scopo di “identificare studenti in condizione di fragilità” in ottica “preventiva, per riconoscere gli alunni che manifestano segnali relativi a potenziali situazioni di disagio, fragilità e abbandono” (1). Tale indicatore è attualmente impiegato come strumento di policy nell’ambito delle azioni previste dal PNRR per la riduzione dei divari territoriali (2).
Gli elenchi dei codici identificativi degli studenti “fragili” passano dai database INVALSI alle segreterie scolastiche, che tramite le piattaforme dei registri elettronici (3) associano i rispettivi nomi e cognomi. Agli elenchi in chiaro hanno accesso dirigente e docenti, che possono individuare gli studenti destinati ad attività didattiche differenziate (4), grazie ai finanziamenti destinati alla “lotta alla dispersione scolastica” (5).
Osserviamo quanto segue.
- L’attribuzione dei punteggi INVALSI di tutti gli studenti italiani, esclusi i bambini di 7 e 10 anni, che svolgono un test cartaceo, avviene in maniera algoritmica. Le batterie di test sono computerizzate.
- La banca dei quesiti INVALSI non è pubblica. Il processo di test assembly non è noto. La compilazione dei test non è replicabile da parte dello studente o del genitore interessato.
- La correzione delle domande è gestita in maniera centralizzata. Non sono noti i soggetti che se ne occupano: chi sono i “gruppi di correttori”, gli “assistenti alla codifica” i “table leader” abilitati dall’INVALSI? (6). Non sono note le procedure impiegate né il margine di errore associato alle correzioni. L’emissione dei risultati (livelli) non è verificabile dallo studente che li acquisisce.
- Le soglie con cui INVALSI definisce la distinzione algoritmica tra i vari livelli, ovvero la distinzione tra fragili e non fragili, non sono note né ricavabili dalla documentazione istituzionale. Anche il margine di errore statistico di attribuzione dei punteggi non è noto.
- Non esistono standard “di competenze” fissati normativamente nel nostro ordinamento, fatta eccezione per i quadri di certificazione linguistica, importati da quelli internazionali. Non esiste alcuna definizione né regolamentazione di quali siano le competenze minime misurabili (7).
- L’ informativa dell’INVALSI “in relazione al trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti” (8) non menziona l’indicatore predittivo di fragilità, non esplicita le finalità, le modalità di trattamento, di diffusione e conservazione delle informazioni contenute in tale indicatore.
- Non risultano disciplinati il diritto alla cancellazione, quello di revoca del consenso, il diritto di opposizione al trattamento da parte di chi è, o potrebbe, essere classificato come fragile.
- Non risulta nota la stima del livello di rischio associato al trattamento dei dati relativi all’indicatore di fragilità.
- Non è possibile, da parte dello studente, esercitare il diritto alla spiegazione e al controllo (articolo 71 GDPR, oltre che articoli da 13 a 15 e 22), ovvero il diritto concreto di ottenere informazioni significative e comprensibili su come il suo punteggio INVALSI sia stato acquisito, chi è responsabile delle correzioni e quali conseguenze comporta il trattamento dei dati di fragilità.
- Non risulta possibile una revisione umana del processo di attribuzione del punteggio, e dunque dell’esito della classificazione di fragilità.
Riteniamo pertanto che il nuovo indicatore di fragilità individuale elaborato dall’INVALSI, il suo impiego come strumento di policy e la diffusione/pubblicizzazione degli elenchi degli studenti fragili si configurino come una schedatura individuale impropria, oltre che come una distorsione dagli scopi istituzionali dell’Istituto di Valutazione».
Tutto ciò premesso, le organizzazioni firmatarie «chiedono al Garante per la protezione dei dati personali, esaminato il reclamo che precede e ritenutane la fondatezza, di assumere nei confronti di INVALSI ogni opportuno provvedimento e, in particolare, di imporre il divieto di estrazione e di trattamento dei dati “di fragilità” individuale».
Di seguito, i materiali richiamati nel testo
(1) https://www.invalsiopen.it/dati-invalsi-contrasto-fragilita-apprendimenti/
(2) https://pnrr.istruzione.it/competenze/riduzione-dei-divari-territoriali/
(3) https://axiositalia.it/wp-content/uploads/2023/03/Invalsi.pdf
(4) https://www.liceopiedimontematese.edu.it/categoria/in-evidenza/6411/risultati-prove-invalsi-2023-individuazione-alunni-fragili/ ; https://www.itiscannizzarocolleferro.edu.it/wp-content/uploads/2023/06/progetto-Azioni-di-prevenzione-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica-1.pdf
(5) https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2022/Istruzioni%20caricamento%20file%20studenti.pdf
(6) https://blog.deascuola.it/articoli/chi-corregge-le-prove-invalsi
(7) Gli elenchi dei traguardi di competenze sono fissati normativamente solo per il primo ciclo (https://www.miur.gov.it/documents/20182/51310/DM+254_2012.pdf ) mentre per il secondo ciclo sono frutto di una selezione operata da un “gruppo di lavoro INVALSI”: vedi https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/QdR_MATEMATICA.pdf pag. 10.