di Giovanni Sicali, 21/11/2013
Disciplina ed onore nell’adempimento dei propri compiti e di giuramento come momento particolarmente solenne di assunzione delle funzioni, secondo l’art. 54 della Costituzione. Ma i prof un tempo non giuravano pure? E allora per assimilazione coi deputati: on. insegnanti agli insegnanti
E’ facile incorrere nella citazione dell’art. 33 della Costituzione. Quei sette commi sono basilari sia per la libertà di insegnamento e la tutela dell’istruzione pubblica come per il diritto di istituire scuole non statali paritarie con trattamento scolastico equipollente; e il ruolo dei lavoratori della conoscenza è da considerare sempre “pubblico”, anche se svolto negli istituti privati dove circolano soldi privati, o quasi.
E’ però meno conosciuto e pubblicizzato il secondo comma dell’art.54 della Carta fondamentale della Repubblica: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
La norma parla di disciplina ed onore nell’adempimento dei propri compiti e di giuramento come momento particolarmente solenne di assunzione delle funzioni. Tutti i politici, di qualsiasi colore, dovrebbero riflettere bene e meditare ogni girono sull’art. 54 della Costituzione!
Nel mondo della scuola il giuramento non si fa più da parecchi decenni. Ma nessuno si sogna di concludere che l’assenza del giuramento come atto formale possa venire intesa come attenuazione delle prescrizioni contenute nell’art. 54. Ne va della fedeltà alla Costituzione e alla Repubblica da parte dei pubblici funzionari!
La pubblica opinione, spesso, considera la scuola e i suoi lavoratori come una voce di bilancio passiva e non produttiva. Ciò perché essere docenti ed educatori è una questione di qualità, difficilmente quantificabile in soldoni.
E’ difficile anche definirli con un solo nome indicativo. E così li chiamiamo – di volata in volta – in molti modi: “Maestri” in quanto sanno tre volte di più (magis-ter); “Docenti” perché producono conoscenza documentata (dòceo); “Insegnanti” perché lasciano sempre il segno, sia positivo o negativo; “Professori” che esercitano la professione di impiegati statali.
Ma se queste funzioni vengono esercitate e svolte secondo il dettato costituzionale, allora i lavoratori della conoscenza… chiamiamoli “Onorevoli”.
E non per il loro stipendio, che è sempre quello da quasi un lustro!