Analisi & Commenti

Riforma esame di Stato

Roma, 3 ottobre 2006

Audizione Associazione Nazionale Docenti
Audizione VII Commissione Permanente Senato
DDL NN. 960-923-938 (Commissioni esami di Stato)

Pur consapevoli della necessità che bisognava intervenire con tempestività per riformare un esame ormai ridotto a mera cerimonia, svuotato di ogni significato rispetto alla sua funzione, privo di autorevolezza rispetto agli esaminandi e di valore rispetto ai risultati da esso attestati, riteniamo che riforme “vere” richiedano tempi appropriati, sperimentazioni, aggiustamenti in itinere, confronti, verifiche di risultato. Dunque, pur esprimendo un apprezzamento positivo per la dichiarata volontà di “restituire dignità all’esame di Stato”, non possiamo non manifestare le nostre perplessità, considerato che, ancora una volta, ogni proposito di riforma della scuola secondaria di secondo grado si fa partire dall’esame finale e non da un ridisegno generale di tipo sistematico di questo segmento strategico del sistema di istruzione e di formazione del nostro Paese.
Per altro verso, non si può non tener conto del ruolo cruciale che gli esami in genere e questo in particolare hanno svolto all’interno dell’organizzazione scolastica, né sottovalutare il significato e il senso che ogni intervento su questa delicata materia assume. A riprova di ciò basta considerare che gli oltre trecento anni di storia della scuola moderna sono tutti segnati dalla costruzione di un apparato di esami. Ogni passaggio da un grado all’altro di istruzione -e qualche anno addietro anche all’interno dello stesso grado di scuola- è marcato da un esame. L’esame non solo quale dispositivo di accertamento di conoscenze, di capacità e di competenze, ma più spesso quale strumento –percepito, ma in alcuni periodi anche istituzionalmente considerato tale- per sottoporre la persona, il soggetto in apprendimento, al massimo controllo, un controllo impersonale –ma per questo non meno efficace- che si realizzava attraverso la valutazione del suo sapere e, per questa via, fortemente condizionante del suo futuro scolastico, del suo inserimento all’interno della società, del suo futuro di cittadino. Attraverso l’esame passava non solo il soggetto, lo scolaro o lo studente, ma anche un modello educativo, un’identità di persona che si intendeva formare. Oggi questo schema è venuto meno e i sistemi scolastici sono investiti da un complesso processo di trasformazione e di ristrutturazione, dovuto ai mutamenti che interessano la cultura, l’economia, la comunicazione, che mettono in discussione forme di sapere meramente conoscitive, verbali, dichiarative, a favore di saperi che si organizzano attorno a conoscenze trasferibili, applicabili in contesti differenziati e problematici. Proprio per questo, ancor di più si pone il problema dell’identità della persona che si vuole formare, ma ciò rinvia ai saperi fondamentali da definire, ai contenuti dei curricula da riorganizzare, ai quadri disciplinari da ristrutturare, ai nuclei fondanti dei saperi da valutare e solo dopo alle modalità con cui organizzarne l’accertamento e la certificazione.
Ciò detto, si osserva che il DDL, con la reintroduzione dello scrutinio finale, con l’obbligo da parte degli studenti di saldare eventuali debiti scolastici, con il ritorno dei commissari esterni, con la ridistribuzione dei punteggi tra le prove e il credito scolastico, apporta correttivi che da tempo auspichiamo e che dunque, nelle sue linee generali valutiamo positivamente. Così come positivamente valutiamo i correttivi che riguardano i requisiti per richiedere l’abbreviazione degli studi e la previsione di una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza.
Nello specifico, si fa rilevare, quanto segue

1. Composizione delle commissioni

Riteniamo necessario relativamente all’art. 4, comma 1, sopprimere il primo paragrafo e sostituirlo con “La commissione di esame di Stato è composta da sei commissari, dei quali due terzi esterni all’istituto. La commissione al suo insediamento, nomina tra i propri componenti esterni il presidente”. Si tratta di un aspetto essenziale che accrescerebbe il carattere di terzietà della commissione oltre che una valida misura di contrasto dei cosiddetti “diplomifici”.
È altresì necessario emendare l’ultimo paragrafo dello stesso articolo sostituendolo con: “La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale da una lista di nominativi estratti da elenchi di docenti in servizio che hanno presentato apposita domanda e secondo l’ordine di estrazione. Non possono far parte delle commissioni di esame coloro che hanno riportato provvedimenti disciplinari, per fatti prodotti dalla partecipazione a commissioni di esame”.

2. Valorizzazione dei risultati

Assai positiva consideriamo la valorizzazione dell’esame di Stato attraverso il potenziamento del raccordo con l’università e la previsione di incentivi anche di natura economica per favorire l’eccellenza. Tuttavia, riteniamo che una reale e forte valorizzazione della funzione educativa dell’esame di Stato sarebbe enormemente favorita dal riconoscere a coloro che hanno conseguito una votazione da 95 a 100 un diritto di accesso diretto all’università anche in deroga alle limitazioni poste da alcuni ordinamenti universitari che impongo selezioni spesso assai discutibili per contenuti e metodi.
E in tal senso, emendare l’articolo 2) del DDL relativo alla delega in materia di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dell’eccellenza, sostituendo la lettera c) del comma 2) con “per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere a favore degli studenti che abbiano conseguito una votazione compresa tra 95/100 e 100/100 negli esami di Stato un diritto di accesso diretto ai corsi di laurea anche in deroga alle limitazioni poste dagli ordinamenti universitari”.

 

Prof. Francesco Greco

 

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