Giurisprudenza

Strumento musicale, Tar Lazio accoglie ricorso contro riduzione ore di insegnamento

 

L’ora di ascolto non può essere ricondotta all’esecuzione e all’interpretazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Bis, con sentenza pubblicata il Pubblicato il 14/03/2018, si è pronunciato su un ricorso avente ad oggetto l’annullamento della Nota Prot. 21315/2017 del 15 maggio 2017 (doc. 1) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, ed avente ad oggetto “Dotazioni Organiche del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018 – Trasmissione schema di Decreto Interministeriale nella parte in cui, disciplinando le modalità di assegnazione delle ore sull’organico destinato ai licei musicali.

Nella sentenza il TAR evidenzia come la normativa in materia sia chiara. Essa, infatti, da un lato, attribuisce una priorità all’apprendimento tecnico-pratico della musica e, dall’altro, definisce il monte ore specifico per ciascun insegnamento della sezione musicale. “Con l’impugnato provvedimento, invece, per l’insegnamento della materia Esecuzione e interpretazione sono state assegnate soltanto un’ora per il primo strumento e un’ora per il secondo strumento con l’espresso riconoscimento dell’intervenuta decurtazione di un’ora per il primo strumento, cui si va ad aggiungere un’ora di ascolto musicale. In sostanza un’ora di lezione frontale per il primo strumento musicale è stata sostituita con un’ora di ascolto e, tuttavia, la normativa in materia non prevede alcuna ora di “ascolto” nella disciplina “Esecuzione e interpretazione” né evidentemente l’ascolto può essere ricondotto comunque all’esecuzione e all’interpretazione dello strumento musicale e, pertanto, sebbene l’ascolto rappresenti una parte della didattica all’interno del liceo musicale, lo stesso non può prevalere in termini di ore di insegnamento impartite ai discenti, rispetto alle attività tecnico-pratiche, che rappresentano, appunto, la finalità principale della predetta tipologia di liceo, considerazione quest’ultima utile a respingere anche la tesi che l’interpretazione comprenda anche l’ascolto sotto il profilo della percezione in gruppo della postura e dell’esecuzione singola. Peraltro la riduzione dell’orario di insegnamento frontale del primo strumento è stata dichiaratamente motivata da parte dell’amministrazione con le carenze della dotazione organica che, tuttavia, non costituisce una valida motivazione a supporto della scelta di non rispettare il piano di studi predisposto in sede normativa per la sezione musicale dei licei.”

Link sentenza

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