Note & Interventi

Riduzione ora di lezione. I controversi dieci minuti

4/9/2003

La recente circolare ministeriale (la n. 225 dell’ottobre 2000 prot. n. 4464) ha nuovamente ribadito il regime da applicare ai casi in cui si decidano riduzioni dell’orario di insegnamento. Tale provvedimento, in buona sostanza, conferma quanto già stabilito oltre quattro lustri fa con le CC.MM. nn. 243 del 1979 e 192 del 1980.

Fra l’altro, il predetto disposto normativo ha ottenuto “l’avallo” da un accordo sindacale di interpretazione autentica del 1/7/1997 e del 18/10/2000.

Da tempo era avvertita l’esigenza di chiarimenti in materia, non solo e non tanto per la vetustà delle circolari su richiamate ma, soprattutto, a causa delle profonde trasformazioni che tutto il settore della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, l’Ordinamento Scolastico ha subito negli ultimi anni.

Basti por mente alla “privatizzazione” e alla “contrattualizzazione” del rapporto di impiego (oramai non più) pubblico e dell’avvento della Scuola “dell’autonomia”. Tali circostanze, ed altre ancora, avevano posto in dubbio la vigenza delle norme predette, “consigliando” da una parte, ai capi d’istituto di imporre sempre (o quasi) il recupero delle frazioni di ora ai docenti, e dall’altra, “suggerendo” a questi un rifiuto talvolta immotivato, con conseguenze a tutti note.

A mettere la parola fine (?) sulla vicenda è intervenuta l’auspicatissima circolare n.225, nonché l’accordo del 18/10/00 in virtù dei quali si può tranquillamente affermare che qualora le riduzioni di orario siano decise per cause di forza maggiore, le frazioni di ore non prestate dai docenti non debbono essere recuperate. Il recupero si impone qualora le riduzioni orario siano dovute ad una libera scelta di flessibilità.

La riduzione dell’ora di lezione che, comunque, non dovrà superare i dieci minuti, potrà essere concessa “nella misura minima indispensabile”, in casi del tutto eccezionali ed inevitabili ed a seguito di “accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti” oltre che dall’effettuazione dei doppi turni.

Qualunque riduzione viene rigorosamente vietata “nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore” e in caso di cinque, sei e sette ore, può essere autorizzata solo per alcune di queste.

La riduzione potrebbe essere concessa anche in altre ipotesi, ma tale estensione è soggetta a tali e tanti vincoli (particolari situazioni di necessità debitamente documentate e da valutare caso per caso, etc.), da limitarne grandemente l’operatività, se non da escluderla proprio.

Il provvedimento relativo è di competenza del Capo d’Istituto, sentiti il Consiglio d’Istituto ed il Collegio dei Docenti. Qualora, viceversa, le ore di lezione inferiori ai 60 minuti sono determinate da una scelta di flessibilità didattica dell’Istituto, in regime di autonomia, sussiste l’obbligo del recupero da parte degli insegnanti. L’adozione del provvedimento in tali casi è di competenza del Collegio dei Docenti che, suggerirei, dovrebbe opportunamente stabilire i tempi ed i modi del recupero, quantomeno in linea di massima. Tanto anche in virtù dell’art. 4 del dpr 275/99 (cd Regolamento sull’Autonomia) ed dell’art. 24, Ccnl del 26/05/99. Per ultimo, una considerazione mi corre l’obbligo aggiungere: anche questa vicenda è sintomo evidente della confusione che l’alluvionale e caotica normativa in materia scolastica ha alimentato ed alimenta e che tale stato di confusione alimenta a sua volta, diatribe e tensioni. Quanti di noi studenti di giurisprudenza di vent’anni fa hanno mai sentito parlare o studiato di “accordi di interpretazione autentica”?… E’ proprio vero: il genio Italico appare….smisurato. Ma fino a quando e fino a che punto la certezza del diritto può essere consegnata e garantita da tali determinazioni?

Dopo il parere favorevole del Consiglio dei Ministri, è stato definitivamente ratificato l’Accordo sulla sequenza contrattuale relativa alla riduzione oraria e l’eventuale obbligo di recupero. Tale accordo ribadisce la validità degli articoli contrattuali già in vigore, per cui l’obbligo di recupero sussiste solo in presenza di una sperimentazione deliberata dal collegio dei docenti mentre è escluso per riduzioni orarie dovute a causa di forza maggiore.

Circolare ministeriale n. 225 del 5 ottobre 2000

prot. n. 4464/DM – Orario di servizio degli insegnanti

In relazione anche ai quesiti posti in merito all’oggetto, si fa presente che il 27 luglio scorso l’Aran e le OO.SS. di categoria e confederali Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal hanno sottoscritto un’ipotesi di Accordo, che sarà definitivamente perfezionato non appena concluso l’iter procedimentale di autorizzazione alla sottoscrizione, con il quale, con riferimento alle prescrizioni contenute nell’art 24 del CCNL 26 maggio 1999, hanno convenuto che le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente e l’articolazione dell’orario di servizio degli insegnanti restano disciplinate dall’art. 24 citato e dall’art. 41 del CCNL 4 agosto 1995, nonché dai Contratti di interpretazione autentica che negli anni passati sono stati sottoscritti dalle parti con riferimento alla richiamata disciplina contrattuale.

In ragione di ciò, qualora nel Piano dell’offerta formativa gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell’orario, l’orario medesimo continua ad essere disciplinato dalle richiamate disposizioni

SEQUENZA CONTRATTUALE RELATIVA ALL’ART. 24, COMMA 3, DEL CCNL 1998/2001

RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA

Il giorno 27 luglio 2000 ha avuto luogo l’incontro tra:

– l’Aran, nella persona del Prof. Mario Ricciardi

– ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e Confederazioni sindacali:

OO.SS. di categoria Confederazioni

CGIL/SNS CGIL

CISL/SCUOLA CISL

UlL/SCUOLA UlL

CONFSAL/SNALS CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegata sequenza contrattuale relativa aII’art. 24 comma 3, del CCNL 1998/2001 del personale del comparto Scuola sottoscritto in data 26/5/1999.

Articolo unico

In riferimento a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:

1. Le modalità organizzative per l’esercizio della funzione docente e l’articolazione dell’orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa, restano disciplinate dall’art. 24 del CCNL26.5.1999 e dall’art. 41 del CCNL 4.8.1995.

2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.

Circolare Ministeriale n. 620 del 3 ottobre 1997

Oggetto: Comparto scuola. Accordi di interpretazione autentica del CCNL Scuola del 4.8.95 raggiunti dall’ARAN e dalle OO.SS. di categoria il 17.9.97

Si rende noto che in data 17.9.97, tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. del comparto scuola firmatarie del CCNL-Scuola del 4.8.95, sono stati sottoscritti tre accordi di interpretazione autentica, allegati alla presente, riguardanti:

1. la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato (allegato 1);

2. l’inserimento dell’indennità di cui all’art. 69 del citato CCNL-Scuola (indennità’ di funzioni superiori e di reggenza) tra le voci retributive individuate dall’art. 65 del CCNL-Scuola stesso, che producono effetti ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e degli altri trattamenti economici ivi previsti (allegato 2);

3. la durata delle ore di lezione (allegato 3).

Al riguardo si fa presente che, a norma dell’art. 53 – comma 1 – secondo periodo – del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi di interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali sostituiscono le clausole contrattuali delle quali si dà l’interpretazione sin dall’inizio di vigenza del contratto.

Le SS.LL. vigileranno pertanto affinché le istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia loro attribuita dall’art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, diano applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza prevista nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui ciascuna interpretazione autentica si riferisce.

Relativamente all’accordo di cui al punto 3, si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali – richiamate nell’accordo stesso – debbono intendersi modificate nella parte in cui prevedono l’autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi.

Conseguentemente, i competenti organi della scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti dell’orario delle lezioni, inviando per opportuna conoscenza le relative deliberazioni al Provveditore, nel quadro delle funzioni di vigilanza allo stesso spettanti. Eventuali richieste di autorizzazione, già inviate per il corrente anno scolastico al Provveditore, si intendono rese per conoscenza.

Le scuole potranno utilizzare, ai fini di cui sopra, i criteri contenuti nelle Circolari Ministeriali sopra ricordate quali opportuni riferimenti ed indicazioni generali presupposto delle determinazioni adottate.

Si evidenzia comunque, al riguardo, la assoluta necessità che le deliberazioni in parola siano congruamente ed espressamente motivate sia per la indispensabile trasparenza – in rapporto ai diritti coinvolti ed alle esigenze che sono contemperate – sia per i conseguenti profili di responsabilità.

Il Ministero del Tesoro, che legge per conoscenza, è pregato di dare istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinché, a loro volta, provvedano a dare attuazione agli accordi di cui trattasi.

(Il Ministro)

Accordo di interpretazione autentica dell’01.07.97

(articoli 41 – 69 – 19 CCNL)

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI

Art. 1

1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.

2. Tutti gli altri casi di riduzione dell’ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall’art. 41 del CCNL.

Art. 41 del CCNL

4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.

C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nel’intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell’ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l’attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l’anno scolastico 1979/80. E’ infatti inderogabile l’esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d’orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della “pendolarità”. Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell’anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim’ora; c) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sei ore, l’autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l’orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell’ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l’intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) – si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l’ingresso in aula dell’alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell’uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l’opportunità di uno slittamento dell’orario delle lezioni, in modo da consentire l’affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti – consiglio di istituto e collegio dei docenti – restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell’orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l’autorizzazione per le eventuali riduzioni d’orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all’anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico – e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.

C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l’anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 69 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95

Art. 1

Negli emolumenti di cui all’art. 65, comma 1, si intendono ricomprese anche le indennita’ di funzioni superiori e di reggenza previste dall’art. 69.

Art.65 del CCNL

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 69 del CCNL

1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 19 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

L’art. 19 del C.C.N.L., richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, l’azione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d’impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

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