L’INPS con la circolare del 15 novembre 2017 n. 169, sostitutiva della precedente circolare del 31 maggio 2017 n. 94, chiarisce che se da un lato rimane fermo il termine di prescrizionale quinquennale introdotto dalla legge 335/1995, dall’altro si deve tener conto dell’intero servizio utile ivi compresi i periodi non assistiti dal versamento dei contributi.
Secondo la precedente circolare dopo il 31 dicembre 2017 non era più possibile effettuare modifiche e integrazioni sulle posizioni contributive dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’intervenuta prescrizione quinquennale. Per cui il rischio di perdere per sempre quei contributi, se riferiti a periodi anteriori al 2012, aveva creato una diffusa preoccupazione, anche perché nell’area riservata dell’Inps non erano consultabili. D’altronde, nella scuola dopo il passaggio dalla gestione contributiva da INPDAP a INPS, per molti era sorto l’onere di dover dimostrare i contributi spettanti prima del 2012.
Con la nuova circolare viene chiarito che, anche in assenza di recupero della contribuzione per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza per i dipendenti della pubblica amministrazione. Il trattamento dovrà essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro, secondo le modalità che l’Inps specifica nella circolare.
Pertanto, “Alla luce della portata innovativa dell’orientamento fornito con la presente circolare, anche sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e tenuto conto degli opportuni adeguamenti ai quali i sistemi in uso presso gli enti e le pubbliche amministrazioni dovranno essere necessariamente sottoposti, le disposizioni qui fornite si applicano a far data dall’1 gennaio 2019”.
Per più puntuali informazioni si può leggere la circolare allegata.