Norme

Permessi per il diritto allo studio personale docente, DPR 395/88

Si avvicina la data di presentazione della domanda per il diritto allo studio, alcuni USR hanno già pubblicato la circolare. Generalmente, la data in cui va presentata è il 15 novembre di ciascun anno scolastico, ma la data precisa può variare da regione a regione.

La domanda comunque andrà presentata alla Segreteria della scuola dove si presta servizio che, a sua volta, la inoltrerà al Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale competente.

In ogni provincia il personale avente diritto alla fruizione dei permessi studio non può superare complessivamente (tra tutti coloro che presentano la domanda) il 3% del personale in servizio all’inizio dell’anno scolastico (l’arrotondamento è previsto all’unità superiore). Qualora rimangono posti scoperti verranno fatte scorrere le graduatorie.

Chi può presentare domanda.

  • personale con incarico a tempo indeterminato;
  • personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico;
  • personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.

Tipologie di corsi

Precisato che gli interessati devono essere iscritti a detti corsi all’atto della presentazione della domanda e fornire la relativa certificazione al Dirigente scolastico entro 30 giorni dal ricevimento degli atti formali di avvenuta concessione, le tipologie di corsi possono essere le seguenti:

  • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi di abilitazione e specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
  • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese, per il personale della scuola primaria, con esclusione del personale di cui ai DD.MM. 61/08, 73/09, 75/10 e 74/11;
  • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria;
  • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
  • frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio;
  • frequenza di corsi on-line in modalità “e-blended”, per la parte da svolgere in presenza.

Più specifiche indicazioni possono trovarsi nelle circolari emanate dagli USR.

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