Norme

Nessun obbligo di presenza dei docenti nei periodi di sospensione delle attività didattiche

L’assenza di un tale obbligo è stata più volte chiarita dallo stesso Ministero, già prima della contrattualizzazione del rapporto di lavoro (si veda la nota del 28/7/81 prot. 1980, ancora vigente) che ha ritenuto illegittimo “obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole” e in ogni caso, anche se deliberate dagli organi competenti, non possono comunque sforare, ai sensi del contratto di lavoro vigente, le 40 ore annue.

L’art. 29 prevede, infatti, un impegno massimo dei docenti per “la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue”.

 

Ogni ulteriore attività (oltre le 40 ore) si configurerebbe, dunque, come attività aggiuntiva con conseguente onere finanziario a carico dell’amministrazione scolastica, dato che la prestazione non può essere svolta dai docenti a titolo gratuito (principio costituzionale di irrinunciabilità della retribuzione e, ai sensi del Codice civile, invalidità di eventuali rinunce e transazioni) e che comunque tali attività dovrebbero essere previste nel piano annuale, che in tal caso diverrebbero obbligatorie per i docenti.

In conclusione, quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria di insegnamento (art. 28) non è più dovuta, dato che non vi sono più gli allievi (l’art. 1256 del c.c. libera il docente da ogni obbligo) e che una mera presenza sarebbe in contrasto con il sistema previsto dai Decreti Presidenziali 31 maggio 1974, 416 e 417 e «non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istituzione scolastica, che si differenzia della prevalente attività (quella di insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico» (Nota ministeriale, prot. n. 1972 del 30 giugno 1980). Tanto è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 173/1987, “..Né è ipotizzabile l’imposizione dell’obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974”.

Pertanto, l’imposizione illegittima della presenza a scuola dei docenti può assumere rilevanza tanto da poter attivare azioni di responsabilità erariale e dirigenziale nei confronti di chi pone in essere un tale obbligo.

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