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Lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. In Gazzetta Ufficiale la Legge 18 luglio 2025

Ulteriori 10 ore di permesso retribuito e diritto alla conservazione del posto di lavoro

REDAZIONALE. 

Nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 luglio 2025, n. 106, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche“, che riconosce specifici diritti ai dipendenti, sia del settore pubblico che privato, affetti da queste malattie. Pubblicato nella G.U. del 25 luglio, il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025. Viene riconosciuto il diritto di fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ecco in sintesi i contenuti della nuova legge.

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO

I dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Decorso il periodo di congedo il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.

PERMESSI DI LAVORO PER VISITE, ESAMI STRUMENTALI E CURE MEDICHE

I suddetti lavoratori hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Per le ore di permesso aggiuntive si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

Nel settore pubblico, le amministrazioni competenti provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

FONDO PER PREMI DI LAUREA INTITOLATI ALLA MEMORIA DI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Istituito dal Ministero dell’università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti che sono stati affetti da malattie oncologiche, in favore di studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche ovvero che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.

GESTIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA INPS

Per l’attuazione della legge, l’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all’adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura.

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