Note & Interventi

Insegnare nella Scuola dell’Infanzia, la prospettiva della legge 107/2015*

Il percorso da intraprendere per diventare insegnante è complicato e ricco di ostacoli, vengono richiesti requisiti differenti in base alle materie che si intendono insegnare e in base al grado di scuola scelto.

Attualmente il titolo di studio previsto per diventare insegnanti della Scuola dell’Infanzia e/o di Scuola Primaria è la Laurea in Scienze della formazione primaria (laurea magistrale).


Per poter partecipare al concorso ordinario su posti di Scuola dell’infanzia statale e/o scuola primaria, ai giovani “aspiranti docenti” è richiesto come requisito di accesso la laurea in scienze della formazione primaria, che ricordiamo, è abilitante all’insegnamento in entrambi gli ordini di scuola, è un corso comprensivo di attività di tirocinio presso le sopracitate istituzioni scolastiche e consente anche una formazione specifica riferita all’accoglienza e all’inclusione degli alunni con disabilità; per educare negli asili nido e micronidi comunali è necessario il possesso di titoli di studio idonei previsti dalle leggi della regione in cui si intende lavorare, e che permettono di accedere alle varie posizioni lavorative ( così come indicato dall’articolo 6 dell’Accordo in conferenza unificata Stato/Regioni del 1 agosto 2013:

-diploma di scuola magistrale (3 anni);

-diploma di operatore dei servizi sociali (3 anni);

-diploma di qualifica di assistente all’infanzia (3 anni);

-diploma di vigilatrice d’infanzia (3 anni);

-diploma di maturità magistrale (5 anni);

-diploma di maturità liceo socio-psico-pedagogico (5 anni);

-diploma di maturità dirigente di comunità (5 anni);

-diploma professionale di tecnico dei servizi sociali (5 anni);

– diploma di maturità di assistente comunità infantili (5 anni);

-laurea in scienze dell’educazione.

L’attuale laurea in Scienze della Formazione Primaria, a cui si accede previo superamento di una prova scritta, garantisce un’eccellente formazione culturale e professionale degli insegnanti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria offrendo all’utenza un servizio di qualità e professionalità. Inoltre la puntuale e continua formazione in itinere, contestualmente ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria svolta nei Circoli didattici prima e negli Istituti Comprensivi e Omnicomprensivi ora, assicura insegnanti ben preparati al pari degli altri gradi del sistema scolastico. Data la diversa formazione dei profili professionali, occorre fare una riflessione riguardo il punto 1.3 del comma e dell’articolo 181, Legge 107/2015, relativo alla compresenza del personale docente con quello educativo nei servizi per l’infanzia e il successivo punto 6 del comma che prevede: “la copertura dei posti della Scuola dell’Infanzia per l’attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge”. Il punto 1.3 è preoccupante perché configura una sorta di “funzione unica” degli insegnanti che potrebbero essere collocati indifferentemente nei nidi e nella Scuola dell´Infanzia. Questo proprio perché non si definisce una chiara specificità dei due percorsi (educativo / istruttivo).

La specificità riguarda anche le competenze necessarie: cosa accadrà se docenti di grande esperienza di Scuola dell’Infanzia, saranno messi per la prima volta in un contesto di nido? Si ritroverebbero ad operare nei servizi per la prima infanzia quando nel loro percorso di studio, di tirocinio e durante le esperienze pregresse, non si sono mai rapportati con i bambini al di sotto dei 36 mesi di età (fatto salvo per gli anticipi). Il progetto 0-6 sembrerebbe mirare al demansionamento del personale docente della Scuola dell’Infanzia costringendolo ad effettuare la propria opera educativa per una fascia di età 0-3 mai considerata nel loro ordine di studio e non approfondita nel percorso di studi effettuato. A tal fine è bene sottolineare che i docenti che svolgono la loro docenza all’Infanzia hanno scelto di operare con bambini autonomi di una fascia di età compresa tra i tre e i sei anni, la puericultura non è materia curricolare del loro percorso scolastico ed è giusto che della fascia di età 0-3 anni si occupi chi ha la vocazione e il titolo che la legge impone.

Ritornando all’articolo 181, comma e, punto 1.3 della legge 107/2015, esso prevede esplicitamente che il cardine dell’educazione nei Nidi d’infanzia e degli altri servizi educativi per la prima infanzia saranno le attuali “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”. Tali Indicazioni sono state sviluppate, ovviamente, per bambini dai 3ai 6 anni. Cosa ne sarà delle peculiarità di sviluppo delle varie fasce d’età tipiche dell’asilo nido?

Inoltre, data la compresenza del personale docente della Scuola dell’Infanzia (legge 107/2015, art. 181 comma e, punto 1.3), è ipotizzabile che si assisterà anche ad una ridefinizione delle funzioni e dei compiti degli educatori e educatrici di asilo nido, che come premesso hanno una formazione molto diversa dai docenti della Scuola dell’Infanzia. Chiaramente sarà possibile avvalersi della formazione continua (prevista anche dalla legge in questione), ma sorgono alcuni dubbi, in particolare: tale formazione può sostituire una qualificazione universitaria specifica?

Credo che avviare un sistema integrato di educazione-istruzione 0-6 anni senza salvaguardare le specificità dei diversi profili professionali e dei diversi percorsi educativo e istruttivo creerebbe solo caos in un sistema di educazione -istruzione di eccellenza già avviato da decenni, provocherebbe insoddisfazioni e avvilimento professionale e favorirebbe le condizioni per un burnout di massa.

Inoltre è da considerare che da anni i docenti della Scuola dell’Infanzia Statale operano nell’ottica della compartecipazione e condivisione di ogni aspetto del percorso formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni (o 3-19 anni) e lo “strappo” di questo segmento scolastico dagli altri ordini di scuola avrebbe notevoli ripercussioni su tutto il percorso seguente. Sembra che questa legge non tratti l’integrazione “educativa” dei due sistemi 0-3 e 3-6 anni, in quanto si indica di voler integrare due sistemi diversi (i servizi per l’infanzia, ora servizi educativi di pertinenza regionale, e le scuole dell’infanzia, afferenti al sistema dell’istruzione) tramite azioni di definizione da parte dello Stato (punto 1 del comma “e”, art.181), senza indicare chi (eventualmente) opererà i controlli connessi al nuovo servizio offerto (Stato, USR, Regione, Comune?) e senza considerare le attuali pertinenze legislative (i servizi per l’infanzia sono, secondo la Costituzione, di pertinenza regionale). La legge n. 444 del 1968 ha istituito la Scuola Materna Statale perché lo Stato ne ha riconosciuto lo spessore culturale e pedagogico. Successivamente gli Orientamenti del 1969 e del 1991 hanno espresso chiaramente la sua importanza tanto che è stata denominata Scuola dell’Infanzia per sottolineare la centralità del bambino nel processo di insegnamento/ apprendimento.

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione 2004, 2007, 2009 e quelle del 2012 ancora vigenti, lo hanno ribadito ulteriormente affermando che “si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura in coerenza con i principi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea”. Pertanto, ribadendo che occorre lo sforzo di tutte le figure professionali che credono e investono sul diritto dei bambini alla crescita “sana e di qualità”, auspico la generalizzazione dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia sotto l’egida dello Stato, in modo tale da favorire un percorso unitario e continuo all’interno di un sistema scolastico che parta dalla prima infanzia agganciando il segmento 0-3 al percorso di istruzione 3-14 anni come nella legislazione vigente, ma che salvaguardi i diversi profili professionali e la specificità dei percorsi educativi e istruttivi. 

*Relazione al seminario nazionale “Legge 107/15, come cambia la condizione dei docenti”, svolto a Salerno 13 dicembre 2015

Flora Riccardo, Presidente AND Sezione Caserta

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