Norme

Indennità di disoccupazione per i precari della scuola

INPS, Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali al personale precario della scuola. Istruzioni e chiarimenti

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 

Roma, 21-09-2010

Messaggio n. 23605
 
OGGETTO: Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali al personale precario (docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario) della Scuola di cui alla Convenzione del 5 agosto 2009 fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed Inps. Istruzioni e chiarimenti. 

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO 

Facendo seguito al messaggio n. 15023/10, si forniscono le istruzioni operative – condivise con il Miur – per la gestione delle domande di prestazione in oggetto per l’anno scolastico 2010-2011. Con l’occasione si forniscono gli ulteriori chiarimenti richiesti dalle sedi. 

 1. Anno scolastico 2009/10.   Le domande dei lavoratori inseriti nelle graduatorie (elenchi scolastici prioritari) di cui all’articolo 1 L. n. 167/09 ai sensi del D.M. n. 82/09 – personale titolare di un contratto di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche nell’a.s. 2008/09 e non destinatario di analogo nuovo contratto nell’a.s. 2009/10 – presentate entro il 31 dicembre 2009 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 30303/09 e n 2640/10, par. 1). Per questi soggetti, la procedura di gestione è stata aggiornata prevedendo la verifica automatica della presenza del richiedente nell’elenco di potenziali beneficiari trasmesso dal MIUR (messaggio n. 1503/10).   Tali domande vanno gestite considerando la prestazione sospesa anziché cessata anche per riprese lavorative nel settore scolastico superiori a cinque giorni, con proroga del trattamento nei limiti della durata massima normativamente prevista e senza necessità di ottenere dal beneficiario la presentazione di una nuova domanda con annessa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e l’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego o di osservare nuovamente il periodo di carenza (Circolare n. 125/09, par. 3, e messaggio n. 2640/10, n. 2).   Le domande dei lavoratori inseriti negli elenchi prioritari ai sensi del D.M. n. 100/09 – personale titolare, nell’a.s. 2008/09, di una supplenza di almeno centottanta giorni e personale educativo dei Convitti statali – presentate entro il 30 giugno 2010 sono acquisibili al 1° luglio 2009 con decorrenza del pagamento dall’ottavo giorno successivo o, se posteriore, dall’attestazione dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego competente (messaggi n. 13224/10 e n. 2640/10, par. 1). Anche per tali domande si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2). In tal senso, in data 2 settembre 2010 è stato sottoscritto l’addendum alla Convenzione del 5 agosto 2009 che estende al personale anzidetto le modalità di interscambio dati col MIUR ivi previste per la ricognizione dei potenziali beneficiari. Secondo quanto previsto dall’art. 2 del suddetto addendum, sarà quindi reso disponibile, a fini di controllo, l’elenco dei lavoratori interessati inseriti nelle graduatorie prioritarie relative all’a.s. 2009/10.   Si fa presente che ai soggetti di cui ai D.M. n. 82/09 e n. 100/2009 i quali lamentino la erronea esclusione del proprio nominativo nell’elenco trasmesso dal Miur va riconosciuta la facoltà di certificare di propria iniziativa l’inserimento nelle graduatorie.      Si ribadisce, come già indicato dal messaggio 15023/10, primo capoverso, che per i trattamenti in favore del personale precario della Scuola di cui ai DD.MM. n. 82/09 e n. 100/09 vanno osservate le particolari modalità di gestione sopra richiamate anche oltre il termine delle attività didattiche dell’a.s. in corso (30 giugno 2010). Eventuali supplenze prorogano la durata della prestazione inizialmente concessa fino a concorrenza del periodo massimo indennizzabile, fermo restando il limite temporale dell’a.s. in corso (31 agosto 2010); fino a tale data, non è configurabile una rinuncia alla prestazione in corso di godimento al fine di accedere ad un nuovo trattamento di disoccupazione con requisiti normali collegato alla cessazione dell’ultimo incarico; tali domande di prestazione vanno respinte essendo il trattamento già in corso di pagamento. A partire dal prossimo a.s. (1° settembre 2010), i lavoratori interessati potranno accedere, a seguito di cessazione di incarico conferito nel medesimo a.s., ad un nuovo trattamento di disoccupazione, secondo le modalità indicate nel paragrafo seguente. Se tuttavia fosse ancora in corso di godimento la prestazione cd. “salvaprecari” con decorrenza 1° luglio 2009, tale domanda dovrà essere chiusa; dovrà, quindi, essere acquisita una nuova domanda per il nuovo anno scolastico; analogamente si procederà qualora fosse in corso di godimento una eventuale prestazione di disoccupazione ordinaria non collegata alla normativa cd. “salvaprecari”.

  2. Anno scolastico 2010/11.   Per le domande presentate nel corso dell’a.s. 2010/2011 da soggetti inseriti negli elenchi prioritari Miur afferenti al medesimo a.s. e che cessano da un incarico conferito a partire dal 1° settembre 2010, si forniscono le seguenti indicazioni, a chiarimento di quanto indicato con messaggio 15023/10, secondo capoverso: –        si osservano i termini decadenziali di presentazione ordinariamente previsti (68 giorni dalla cessazione del rapporto); –        per l’accoglimento delle domande va verificata la sussistenza dei requisiti assicurativi e contributivi ordinariamente previsti; –        per la verifica dell’inserimento del richiedente negli elenchi prioritari relativi all’a.s. 2010/11, sulla base della Convenzione e del relativo addendum, il Miur trasmetterà ad Inps l’elenco dei potenziali beneficiari che sarà reso disponibile nella procedura di gestione; –  si osservano le modalità di gestione di cui alla Circolare n. 125/09, par. 3, ed al messaggio n. 2640/10, n. 2; –        ove il lavoratore lamenti la erronea esclusione del proprio nominativo dall’elenco Miur, dovrà essere informato della possibilità di certificare di propria iniziativa – ai fini della liquidazione – l’inserimento nelle graduatorie speciali; sarà cura del Direttore provinciale attivare, ove opportuno, canali di comunicazione a livello territoriale con gli Uffici scolastici provinciali competenti al fine di ottenere le necessarie attestazioni di verifica.

3. Decorrenza.   È stato segnalato che le Strutture di alcune Regioni hanno respinto le domande di prestazione presentate da soggetti di cui al D.M. n. 82/09 in mancanza dell’attestazione, entro il 31 dicembre 2009, dello stato di disoccupazione presso il Centro per l’impiego. Si precisa al riguardo che quanto previsto dal messaggio n. 2640/10, par. 1, secondo capoverso, vale – secondo le regole generali – ai soli fini della decorrenza del pagamento.   Si ribadisce pertanto che, per i lavoratori di cui al D.M. n. 82/09, se la domanda è stata presentata entro il 31 dicembre 2009 ed entro lo stesso termine è stata effettuata l’attestazione presso il Centro per l’impiego, si considerano entrambi gli adempimenti soddisfatti al 1° luglio 2009. Se invece la domanda è presentata entro il 31 dicembre ma l’attestazione è successiva, la prestazione spetta ugualmente ma con decorrenza dall’iscrizione al Centro per l’impiego. Si raccomanda di procedere al riesame in autotutela, ai fini dell’accoglimento, delle domande di prestazione eventualmente respinte per la motivazione indicata.

4. Utilizzo dati Uniemens.   Si ricorda che, ai sensi della Circolare n. 115/08, par. 4, anche per le domande presentate dal personale (precario e non) della Scuola, ove si rilevi il mancato o l’errato utilizzo del flusso Uniemens da parte del datore di lavoro, la domanda è accoglibile e la prestazione spettante deve essere liquidata sulla base della documentazione, prodotta dall’interessato, attestante i dati retributivi e contrattuali necessari. Si ribadiscono in proposito le istruzioni già fornite con messaggio n. 17115/09.    

Il Direttore generale Nori    

Si allega copia dell’addendum alla convenzione fra INPS, MLPS e MIUR.

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