Nota alla sentenza della Corte di Cassazione del 31/10/2019 n. 28111
Un dato politico su cui riflettere, il comportamento del Miur.
Nella vicenda giudiziaria, il Miur, in sorprendente antagonismo col docente sospeso, ha ritenuto di prendere posizione a favore del dirigente scolastico e di insistere fino al terzo grado di giudizio per la conferma della sospensione!
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Con ordinanza del 31/10/2019 n. 28111 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla liceità dei provvedimenti di sospensione dei docenti adottati dai dirigenti scolastici. Invero, dopo i ripetuti interventi del legislatore in materia, complice un’interpretazione dettata dal Miur in apposita circolare (88/2010) politicamente orientata verso l’idea neoliberista di rafforzamento del potere dei dirigenti, negli ultimi tempi, tra questi, era invalsa la prassi dell’adozione di tale rigorosa forma sanzionatoria, costringendo i docenti a chiedere la tutela della magistratura. L’intervento della Corte di legittimità consegue, infatti, ad una lunga serie di decisioni di merito, le quali, uniformemente, avevano già circoscritto il potere dirigenziale alle sanzioni di minore gravità diverse dalla sospensione.
La recente sentenza, contiene, in primo luogo, una ricognizione della normativa disciplinante la materia a partire dal dlgs 297/ 1994 (artt.492-501), richiamato dalla fonte contrattuale, CCNL 2007 capo X art. 91, cui ha fatto seguito il d.lg. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) che disciplina la materia delle infrazioni disciplinari dei pubblici dipendenti e delle relative sanzioni, per come modificato dal dlgs 150/2009 e dal dlgs 75/2017 (Legge Madia). In ultimo, il CCNL 2016- 2018 che all’art. 29, nell’affermare l’opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale nazionale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle sanzioni del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, ha mantenuto fermo quanto fissato dal dlgs 297/1994.
In sostanza, a fronte di una gamma di sanzioni di gravità diverse, dall’ammonimento orale o scritto alla sospensione, fino ad arrivare al licenziamento, il dirigente scolastico, responsabile di struttura, è competente all’irrogazione diretta soltanto delle sanzioni disciplinari meno gravi. Nel caso, invece, di infrazioni punibili mediante la sospensione con un massimo edittale “fino a un mese”, il medesimo deve trasmettere la notizia del fatto all’ufficio per i procedimenti disciplinari istituito presso l’ufficio scolastico regionale (ex art 492 del dlgs 297/1994). La violazione di tali norme sulla competenza disciplinare, trattandosi di norme imperative (art. 55, d.lg. n. 165/2001) determina la nullità della sanzione irrogata.
Né può ritenersi mutata la situazione a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 poiché quest’ultimo contiene norme procedurali che non hanno innovato l’impianto della disciplina sanzionatoria in vigore ad oggi.
In definitiva, l’eventuale adozione di un provvedimento di sospensione da parte del dirigente scolastico contrasta con gli artt. 55 I comma e 55 bis II, III e IV comma del D. L.vo 165/01 (modificato dal dl 150/09 e dlgs 75/2017); con gli artt. 492 e 503 del D.Lgs. 297/94 ove si afferma: “Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e) è il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale”; ed ancora, con l’art.1 del dm 18 dicembre 2014 che individua quale struttura dirigenziale l’USR e le sue articolazioni territoriali provinciali; contrasta, infine, con i principi costituzionali di diritto alla difesa dei cittadini, di eguaglianza, buon andamento della P. A, giusto procedimento e legalità.
Si è posto in tal modo un argine ad atteggiamenti protervi di alcuni dirigenti troppo disinvolti, pronti ad agitare la scure della sospensione dal servizio e decurtazione della retribuzione dei docenti, per i più disparati motivi, quale mero esercizio del loro potere.
Non va, infine, sottaciuto, quale dato politico su cui riflettere, che la pronuncia in questione scaturisce da una impugnativa del Miur il quale, in sorprendente antagonismo col docente sospeso, ha ritenuto di prendere posizione a favore del dirigente ed insistere, fino al terzo grado di giudizio, per la conferma della sospensione! Il Ministero dell’Istruzione è tenuto a garantire assistenza e tutela in maniera eguale e paritaria a tutto il personale della scuola, mantenendo equidistanza dalle posizioni espresse da ciascuna categoria. Per tali motivi, in una vertenza, come quella in esame, avente ad oggetto la pretesa di prerogative (anche giuridicamente infondate) di una categoria professionale in pregiudizio di un’altra, sarebbe dovuto rimanere neutrale, rimettendosi alle valutazioni giudiziali già espresse in sede d’appello, interpretando, correttamente, il suo ruolo di tutela del sistema di istruzione nazionale cui è preposto con compiti di indirizzo generale. E’ pertanto auspicabile, per il futuro, che il Miur si astenga dall’essere parte attiva in cause, come quella in esame, in cui sono in gioco i delicati equilibri tra le parti, alterandoli a favore di una contro l’altra, e che i tecnici ministeriali si concentrino sulla gestione efficiente del sistema scolastico, ad oggi piuttosto carente, nell’interesse della collettività intera.
Avv. Rosamaria Ventura
Coordinatrice Ufficio Legale dell’AND