Sul supplemento ordinario n. 23 del 31 gennaio 2011 della Gazzetta Ufficiale n. 24 è stato pubblicato il Regolamento che concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita´ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell´infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell´articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che entrerà in vigore il prossimo 15 febbraio 2011, disciplina i nuovi percorsi formativi per la formazione iniziale degli insegnanti. Esso prevede per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso, mentre per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
Per l’insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado i percorsi formativi saranno attivati dalle università e dalle Afam e saranno articolati nel corso di diploma accademico di II livello con un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
I percorsi formativi comprenderanno l’acquisizione delle competenze linguistiche (lingua inglese di livello B2, previste dal “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” adottato nel 1996 dal Consiglio d’Europa); digitali (previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006); didattiche (ivi comprese quelle volte a favorire l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 104/1992).
Gli accessi saranno programmati annualmente, tenendo della situazione degli organici a livello regionale e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione.
Sono inoltre previste incompatibilità con la contestuale iscrizione ai corsi che prevedono l’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249