di Rosamaria VENTURA, avvocato
Corre voce che in questi giorni nelle segrete stanze del MI si stia lavorando alacremente. Ma che cos’è che tiene ancora impegnati i tecnici ministeriali nella calura estiva? È a dire che, per quest’anno, la missione di peggiorare le condizioni di lavoro dei docenti sia stata già ampiamente compiuta con la riforma appena approvata, quindi nulla altro ci sarebbe da fare. Né di certo appassiona i solerti burocrati lo studio di misure per ridurre le classi pollaio o per garantire la riapertura delle scuole in sicurezza, né per aumentare lo stipendio dei docenti, al di sotto, ormai, della soglia di dignità, niente di tutto questo! Lo studio e l’applicazione indefessi pare siano diretti alla nuova sanatoria in favore dei dirigenti scolastici.
Si perché i comuni mortali accedono ai ruoli della pubblica amministrazione per concorso, per essi l’art. 97 della Costituzione è tuttora in vigore, mentre è ormai prassi consolidata, da almeno un decennio, che si diventi dirigente scolastico per sanatoria. E’ del 04 luglio 2022 una chiara pronuncia del Consiglio di Stato la n.5535/22 in merito al concorso DS 2017. La sezione VI del C d S conformandosi al precedente specifico n. 3132/2022 del 26 aprile 2022 e confermando le motivazioni di merito della sentenza Tar Lazio 11316/2020, ha respinto il ricorso degli aspiranti dirigenti, i quali, non avendo superato la prova preselettiva, tentavano la via della salvezza giudiziaria. Ciò che stupisce è che sulla base del decreto cautelare, inizialmente emesso in loro favore, questi ricorrenti, dopo l’espletamento delle prove scritta ed orale, siano stati assunti in servizio, sebbene con riserva. Stupisce ancor più che dopo la pronuncia del Tar Lazio, negativa nel merito, risalente al 2020, nulla si sia fatto per interrompere il rapporto di servizio, non più supportato da alcun titolo. Né si comprende come possa pensare il Ministero di non ottemperare alla sentenza, quasi fosse nel suo arbitrio scegliere quale provvedimento eseguire e quale no. Non va dimenticato che sul medesimo concorso pendono molte contestazioni riguardanti lo svolgimento delle prove scritte. Eppure ai contestatari, che hanno posto seri dubbi sul funzionamento del meccanismo di correzione anonima degli elaborati, non è stata concessa sanatoria alcuna! Né risulta che nelle controversie relative a concorsi o selezioni pubbliche del MI le parti istanti siano mai state beneficiate dell’assunzione con riserva, nemmeno dopo la vittoria in primo grado. E che dire delle tante irregolarità denunciate, nei concorsi ordinari e straordinari, dai docenti? Perché non sanare anche la loro posizione? Forse le sanatorie sono riservate ai soli quadri dirigenziali?
Non ci si spiega il trattamento di favore degli uni contro tutti gli altri. La prassi delle sanatorie e dei condoni di ogni forma di abusivismo mina le fondamenta dello stato di diritto, comunica ai cittadini che la legge non è uguale per tutti e si può aggirare, che un organo dello stato può concedersi il lusso di eludere un ordine giudiziale per favorire qualcuno a danno di altri.
Se il Ministero dell’Istruzione ritiene che il concorso DS 2017 aveva profili di illegittimità, deve annullarlo, quale unica via di legge, senza inventarsi alcuna sanatoria. Gli aspiranti dirigenti è bene che tornino al loro ruolo di docente, in applicazione dell’elementare regola che se un concorso consta di tre prove e non ne superi una sei bocciato. Ciò è quanto si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato, che si esorta il Ministero ad ottemperare, diversamente, chiunque potrà, contestando gli esiti di una prova concorsuale, pretendere una sanatoria, a cominciare dal concorso DS di prossima indizione, con buona pace del principio della certezza del diritto.
E allora, suvvia siamo seri, nei prossimi concorsi per dirigenti scolastici che si scriva già nei bandi, CONCORSO CON SANATORIA! Così chi ancora crede nei sacri principi della Costituzione saprà come regolarsi.