Norme

Circolare iscrizioni anno scolastico 2014/2015. Domande on line entro il 28 febbraio

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali, è fissato al 28 febbraio 2014. Lo stabilisce la Circolare ministeriale n. 28 del 10 gennaio 2014. Le domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014, mentre le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 gennaio.

All’atto dell’iscrizione, i genitori, oltre alle informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza), dovranno rendere Il modulo di iscrizione che, ferme restando le informazioni sopra riportate, potrà essere integrato e adeguato a cura delle singole istituzioni scolastiche, ed esprimere le proprie scelte in merito alle possibilità di fruizione del tempo scuola e di ogni altro servizio previsto sulla base del POF e delle risorse disponibili.

Nella Circolare si sottolinea innanzitutto il fatto che l’Amministrazione scolastica deve garantire, soprattutto per gli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

Per quanto riguarda le eventuali richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del Consiglio di Istituto, da rendere pubblica prima dell’acquisizione delle iscrizioni, con affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in una apposita sezione del modulo opportunamente personalizzato dalla scuola.

A tale proposito dal Ministero raccomandano che i criteri deliberati dai singoli Consigli di istituto rispondano a principi di ragionevolezza che tengano conto della residenza dell’alunno, viciniotietà alla scuola, o dei particolari impegni lavorativi dei genitori. Per cui, l’eventuale adozione del criterio dell’estrazione a sorte, dovrà rappresentare, l’estrema “ratio”. Viene comunque escluso il ricorso ad eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione nei corsi sperimentali.

Come per lo scorso anno scolastico, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) ad esclusione del le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito precisato al punto 2.B).

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 28 febbraio 2014. Devono essere presentate a un solo istituto e, nel caso in cui si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e si renda, quindi, necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare sulla domanda stessa, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, ai quali il sistema inoltrerà la domanda qualora non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.

La circolare ministeriale ribadisce, inoltre, la possibilità che le famiglie dei minori possano modificare la loro scelta prima dell’inizio dell’anno scolastico o durante i primi mesi di attività didattiche. In tal caso dovrà essere rilasciato nulla osta da parte dell’istituzione scolastica, previa accertata disponibilità della nuova scuola prescelta ad accogliere l’alunno.

Ai dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado compete, infine, al termine delle procedure di iscrizione on line, di verificare se tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto hanno prodotto domanda di iscrizione al ciclo di istruzione successivo. Qualora risultassero studenti non iscritti, il dirigente scolastico è tenuto a contattare le famiglie per verificare se abbiano effettuato domanda di iscrizione presso scuole paritarie o non paritarie, presso centri di formazione professionale regionale o se intendono provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale.

Ruolo particolarmente importante, questo, da parte dei Dirigenti scolastici del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe Nazionale degli Alunni per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli studenti e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Anche per coloro che risulteranno sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. La circolare precisa, infatti, che una funzione di sistema, consente la creazione di un “codice provvisorio”, che, appena possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

Le iscrizioni di alunni con disabilità e con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale e, nel caso degli alunni con DSA, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

La facoltà, infine, di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

Pio G. Sangiovanni

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