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Autonomia differenziata. I dubbi e le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti

 

“La Corte dei conti è stata chiamata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale ad esprimere il proprio avviso in merito ai procedimenti avviati dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in tema di autonomia differenziata, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione.” (17 luglio 2019)

La Corte dei Conti evidenzia, tra gli altri aspetti, come “Lo stesso articolo 116, comma 3, nel prevedere che le forme di autonomia rafforzata debbano essere coerenti con i principi dell’art. 119 della Costituzione, come osservato già da altri soggetti già sentiti da questa Commissione, non sembra consentire una diversa modalità di finanziamento delle materie aggiuntive né la loro sottrazione al meccanismo di perequazione interregionale previsto dalla legge nazionale.”

Per la Corte “appare necessaria la definizione degli schemi di perequazione regionale distinti tra spese LEP (fondate sui fabbisogni standard) e spese non LEP (basate sulla capacità fiscale), in quanto condizione propedeutica per la completa ed effettiva realizzazione del federalismo fiscale”.

“È appena il caso di osservare che, al verificarsi dell’ultima ipotesi (spesa media pro capite in assenza della determinazione dei fabbisogni standard), le risorse finanziarie che lo Stato dovrebbe trasferire alle Regioni ad autonomia differenziata potrebbero risultare superiori a quelle attualmente spese in quei territori (v. all. 2).”

“Va poi valutato il rischio che dall’operazione si producano extra costi a parità del livello di servizio erogato, mentre risulta difficile valutare, in assenza della definizione dei livelli delle prestazioni, se a fronte di un efficientamento nel trasferimento della funzione si possano generare miglioramenti dei livelli dei servizi erogati.”

“Non di minor rilievo è, infine, il tema di una corretta quantificazione delle risorse da attribuire alle Regioni richiedenti per le competenze aggiuntive in termini di spesa storica nel territorio regionale. Le fonti disponibili presentano limiti consistenti: la regionalizzazione della spesa statale condotta dalla Ragioneria generale dello Stato attraverso i pagamenti non presenta un dettaglio adeguato. Come verificato di recente dalla Corte nel corso delle analisi per la predisposizione del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2018, complesso appare anche il riferimento a capitoli di bilancio e piani gestionali fino ai singoli mandati di pagamento. In molti casi, a livello di piano gestionale, non vi è omogeneità della spesa; inoltre, vi sono spese gestite dai funzionari delegati e permangono, ove si faccia riferimento ai singoli pagamenti (proprio per meglio mirare la quantificazione) difficoltà di individuare l’entità effettiva della spesa annuale.”

“Le difficoltà incontrate nell’attuare gli accordi con le Autonomie speciali dovrebbero inoltre indurre a ritenere che una generalizzazione, anche se su scala minore, del modello di finanziamento attualmente adottato per le Regioni a statuto speciale non appare sostenibile per la finanza pubblica, tenuto conto dell’elevato debito pubblico, degli obiettivi nazionali di riequilibrio e delle inevitabili esigenze di consolidamento.”

“Sempre sul fronte degli equilibri e della sostenibilità della finanza pubblica, una particolare riflessione richiede il fatto che, nelle bozze d’intesa, manchino riferimenti alla solidità delle finanze e alle capacità amministrativa delle Regioni richiedenti, quali criteri di accesso ad ulteriori forme di differenziazione. Sotto questo profilo manca il supporto di una legge quadro e ciò potrebbe rendere difficile limitare ulteriori richieste anche di realtà territoriali in squilibrio economico-finanziario o che presentino difficoltà di gestione nelle funzioni già attribuite. Un generale ampliamento dei soggetti ammessi a forme di autonomia rafforzata non presidiato da tali criteri, rischia in definitiva di incidere negativamente sulla qualità delle prestazioni rese a livello territoriale e di accrescere gli squilibri esistenti.”

“Non possono, infine, essere trascurate nelle attuali condizioni della finanza pubblica le difficoltà (e gli oneri) che possono derivare dalla riorganizzazione necessaria per il passaggio alle Regioni richiedenti di materie oggi gestite a livello centrale e dalla determinazione delle somme impegnate per tali finalità nel bilancio dello Stato.”

In definitiva, per la Corte dei Conti, non si può prescindere dalla “definizione degli schemi di perequazione regionale distinti tra spese LEP (fondate sui fabbisogni standard) e spese non LEP (basate sulla capacità fiscale), in quanto condizione propedeutica per la completa ed effettiva realizzazione del federalismo fiscale” e da un contesto normativo generale la che assicuri l’unità nazionale.

Le criticità evidenziate della Corte dei Conti seguono quelle del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (19 giugno 2019).

Per il Dipartimento, riguardo alle materie oggetto di intesa, andrebbero valutati con maggiore attenzione gli effetti suscettibili di produrre sull’ordinamento.

“Un primo dato da considerare è l’impatto che l’attuazione dell’autonomia differenziata potrebbe determinare sul riparto di competenze legislative costituzionalmente previsto. Come evidenziato nei paragrafi precedenti, una lettura a maglie larghe delle peculiarità regionali che giustificano l’attribuzione di maggiore autonomia, tale per cui anche la stessa maggiore capacità di gestione delle politiche pubbliche possa essere considerata tale, conduce a non potere escludere, in linea teorica, l’eventualità in cui tutte le Regioni di diritto comune avanzino richieste di analogo contenuto, riguardanti il complesso delle materie espressamente previste dall’articolo 116, terzo comma, Cost. In una simile ipotesi, il riparto di competenze di cui all’articolo 117 Cost. finirebbe per essere sostanzialmente alterato, mediante la soppressione implicita della competenza concorrente, in assenza di un intervento di modifica a livello costituzionale.”

“Ciò potrebbe ripercuotersi, altresì, sugli uffici e sulle strutture dell’amministrazione statale centrale e periferica, preposte allo svolgimento delle funzioni legislative e amministrative trasferite. Occorrerebbe, in proposito, valutare, in prospettiva, il potenziale impatto che il riconoscimento di ampie forme di autonomia differenziata ad un numero crescente di Regioni di diritto comune è suscettibile di determinare sulle amministrazioni statali interessate, in termini di soppressione o ridimensionamento degli uffici e delle strutture.”

“In secondo luogo, come già segnalato nell’appunto alla S.V. del 20 maggio u.s., andrebbe altresì verificato se, come osservato in dottrina, tra le materie espressamente previste dalla disposizione costituzionale, alcune risultino strutturalmente non devolvibili nella loro interezza alle Regioni, mentre riguardo a quelle di competenza esclusiva statale espressamente richiamate dall’articolo 116, terzo comma, Cost., occorrerebbe valutare se debbano essere conferite alle Regioni soltanto in parte ed essere, al contempo, sottoposte al rispetto dei principi desumibili dalla legislazione statale. Appare, inoltre, opportuno considerare che l’impatto delle intese su ambiti materiali rientranti nella competenza esclusiva dello Stato è potenzialmente suscettibile di creare disparità di trattamento tra Regioni ovvero ostacoli nella libera circolazione delle persone e delle cose sul territorio nazionale.”

 

 

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