A partire dal 1 gennaio 2018, i giorni di congedo obbligatorio vengono innalzati da 2 a 4 ed è ripristinato il congedo facoltativo di un giorno da fruire in alternativa alla madre.
Il congedo spetta entro i 5 mesi dalla nascita o dall’affidamento o dall’adozione del figlio.
A stabilirlo è l’art. 1, c. 354, della legge di Bilancio 2017 che si riporta.
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LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (16G00242) (GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2017, ad eccezione dei commi 433, 437, 438, 439 e 443 che entrano in vigore il 21/12/2016.
- L’applicazione delle disposizioni concernenti il congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i
cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’, per l’anno 2016,
dall’articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e’
prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e’ aumentata a due
giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, che
possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l’anno 2018 il
padre lavoratore dipendente puo’ astenersi per un periodo ulteriore
di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in
relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a
quest’ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l’anno
2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per
l’anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2017
e a 31,2 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2