L’AND, in riferimento alla nota MIUR 1391 del 18 febbraio 2015, emanata dalla Direzione Generale degli ordinamenti in risposta ad uno specifico quesito dell’U. S. R. Piemonte, a seguito di numerose segnalazioni pervenute da genitori e docenti di Strumento Musicale, ritiene che la suddetta debba essere rettificata ed adeguata alle molteplici realtà e alle necessità locali.
Per quanto sia auspicabile, l’obbligo di istituire una sezione unica destinata allo strumento musicale comporterebbe, per molti Istituti, la preclusione del diritto di molti alunni, previsto dalla normativa, che pur risultando idonei per la disciplina, a seguito di espressa richiesta, si troverebbero poi esclusi.
Le iscrizioni e le prove attitudinali già effettuate porterebbero inoltre ripercussioni negative sull’organizzazione scolastica e sulle famiglie, che hanno effettuato le iscrizioni in base al POF della Scuola, che di fatto risulterebbe così irrealizzabile nella parte concernente lo strumento musicale.
Si consideri, per fare un esempio, alla distribuzione delle sezioni in base alla scelta della lingua straniera, in particolare la seconda. In conformità di questa scelta verrebbero esclusi dallo strumento musicale quelli che hanno optato per spagnolo o quelli di francese?
Si ragioni anche, per fare un secondo esempio, sul regolamento interno, pienamente legittimo, ove si preveda la precedenza nelle varie sezioni ad un eventuale fratello o sorella minore iscritto nella stessa scuola. Si troverebbe nella sezione di strumento musicale anche chi privo dei requisiti attitudinali per il solo motivo che in quella sezione prima di lui ha frequentato il fratello o la sorella.
Il D.M. 201/99 stabilisce all’art.1 che: “…l’insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, previsto dall’art. 165 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, nell’ambito della programmazione educativo didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti, in sintonia con la premessa ai programmi della scuola media…”
Prosegue all’art. 2 stabililendo che: “…Le classi in cui viene impartito l’insegnamento di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi, previa apposita prova orientativo attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi di cui all’art. 1…”
Stabilisce inoltre all’art. 3 che: “…Nell’ambito dell’autonomia organizzativa e didattica gli organi collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse…..”
Il D.M. 37/2009 assegna: ”…sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni…”
Questo quadro normativo è tuttora vigente.
L’ AND ritiene opportuno considerare la varietà di situazioni esistenti su tutto il territorio Nazionale, riguardo all’insegnamento dello strumento musicale, e pensa che portare l’indirizzo musicale a una sola classe/sezione paralizzerebbe tale insegnamento.
Ci sono Scuole di grandi dimensioni con sezioni staccate anche a parecchi Km di distanza che vedrebbero privati gli alunni di un plesso rispetto ad un altro, e ci sono altrettante scuole, molto piccole, ad esempio di due sezioni, con la presenza di una disabilità in entrambe con un numero di c.a 16 alunni, che porterebbe sia a un ristrettissimo numero di studenti per la formazione delle 4 classi di strumento, sia all’imbarazzo dei criteri da determinare per “eleggere i fortunati” di una o dell’altra sezione.
La nota in oggetto diventerebbe inapplicabili per queste e tante altre situazioni che verrebbero a verificarsi.
È per questo motivo che il D.M. 37/2009 parli di “classe o gruppo di alunni”, e che il citato D.M. 201/99 nell’art. 3 demanda al Collegio dei docenti di “ adeguare il modello organizzativo di cui al presente decreto alle situazioni particolari di funzionamento dei corsi, al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse”.
Sono ormai diversi anni che l’insegnamento dello strumento musicale è attivo nelle scuole di primo grado, e mai si sono verificate difficoltà, proprio perchè l’insegnamento dello strumento opera al di fuori dell’orario obbligatorio delle lezioni essendo opzionale, pertanto l’alunno di qualsiasi classe/sezione non ha difficoltà alcuna a frequentare, nelle ore stabilite. Ci viene difficile comprendere le difficoltà tecniche espresse dal Dirigente Tecnico del Piemonte che ha posto il quesito, in merito alla qualità della musica di insieme scaturita dall’insegnamento in un’unica classe/sezione, mentre siamo perfettamente a conoscenza del contrario, ossia del buon funzionamento e dell’ottima qualità raggiunta da numerosissime Istituzioni che operano in legittima autonomia, formando le classi secondo equità e buon senso considerando le richieste degli alunni e delle famiglie.
Si coglie anche l’occasione per ricordare e ribadire che in diverse Provincie, la dotazione di Strumento Musicale risulta insufficiente, nettamente in contrasto con il D.M 37/2009, in quanto in diverse scuole di grandi dimensioni risultano ancora assegnate 12 ore operanti su 3 classi (e non 18), e ci sono stati diversi pronunciamenti del TAR sulla questione, tutti a favore dei ricorrenti.
Alla luce di ciò, Le chiediamo di affermare l’opportunità di demandare agli organi collegiali, come prevede la normativa, di organizzare tale insegnamento in base alla situazione singola di ogni Istituzione Scolastica, cogliendo l’occasione per auspicare che con l’organico dell’ autonomia, stabilito nel discutendo D.D.L. sulla “Buona Scuola” si potrebbero sanare le carenze di organico esistenti in diverse Scuole.
Nell’attesa di una cortese e sollecita risposta si porgono i Migliori saluti e ringraziamenti.
Il Responsabile di Strumento Musicale
Prof. Paolo Luciani