Norme

TFA Sostegno VII ciclo/2022

di Redazione

Gli Atenei competenti stanno comunicando la disponibilità di posti per l’a.a. 2021/22 per il VII ciclo del TFA Sostegno.

Gli aspiranti, come indicato dalla nota del Ministero DM n. 92/2019, per partecipare alla selezione e per l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno, devono avere i seguenti requisiti.

Per quanto riguarda Scuola dell’infanzia e primaria (uno dei seguenti requisiti):

  • un titolo di studio all’insegnamento conseguito in un corso di laurea in scienze della formazione primaria o titolo analogo conseguito all’ ‘estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; oppure
  • Lauree magistrali, compresi i diplomi sperimentali in didattica della psicologia e diplomi sperimentali in indirizzi linguistici, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la Scuola secondaria di primo e secondo grado (uno dei seguenti requisiti): 

  • titoli specifici o titoli assimilati a livello di concorso conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; o
  • una laurea magistrale o a ciclo unico (o un diploma di secondo livello in alta formazione artistica, musicale e danza, o titolo equipollente o equiparato, in linea con le classi di concorso in vigore alla data del concorso) più 24 CFU/CFA (nella disciplina di Umano-Psico-Pedagogia) e corsi, acquisizioni aggiuntive o extracurriculari di metodi e tecniche di insegnamento, garantendo un minimo di sei crediti in ciascuna di almeno tre delle seguenti quattro aree disciplinari: Pedagogia, Pedagogia a materie speciali , e Inclusione didattica; psicologia; antropologia; metodi e tecniche di insegnamento).

Per Insegnanti tecnico-pratici:

  • titoli specifici o titoli assimilati a livello di concorso conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
  • una laurea, comprensiva di laurea triennale (o Diploma di Perfezionamento in Arte, Musica e Danza, o equivalente o equiparata, in linea con la classe di concorso in vigore il giorno del concorso) più 24 CFU/CFA (acquisiti da corsi, in discipline umanistiche e extracurriculari in Psicologia-Pedagogia e metodi e tecniche di insegnamento, ma con un minimo garantito di sei crediti per corso).

I requisiti al punto 2 sono derogati sino al 2024/25, per cui gli insegnanti tecnico-pratici partecipano alla selezione per accedere ai percorsi di specializzazione fino a quel termine con il solo diploma che dà accesso alla relativa classe di concorso.

In conclusione, sono ammessi con riserva tutti coloro che, hanno conseguito un titolo abilitante all’estero e abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento, entro la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione.

Ammessi ai percorsi di specializzazione in soprannumero

L’articolo 4, comma 4, del DM 92/2019 specifica che sono ammessi in soprannumero ai percorsi di specializzazione, quindi senza effettuare la selezione per l’accesso, i candidati che, nei precedenti cicli di specializzazione:

  • abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti allo stesso (percorso);
  • siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito dopo aver superato le prove, ma non in posizione utile, cioè che non sono rientrati nei posti messi a bando.

Laurea + tre anni di servizio non è più requisito di accesso, era un requisito temporaneo per l’a.a. 2018/19.

Ci sono alcune categorie di docenti che accedono direttamente alla prova scritta: secondo l’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92, nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni, la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80%; e come prevede l’articolo 2, comma 8, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020, gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.

La laurea deve avere tutti gli esami o CFU eventualmente richiesti dal Miur per accedere ad una delle classi di concorso dell’ordine di scuola richiesto.

La laurea permette l’accesso ai percorsi di scuola secondaria di I e II grado.

I dettagli quali, il numero dei posti e il calendario delle prove, saranno comunicati in seguito.

Le prove di accesso al TFA sostegno si articolano:

  • test preliminare: accede alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Il test preselettivo sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla, il candidato dovrà scegliere la risposta giusta tra le 5 opzioni di scelta. Tra questi ci sono dei quesiti che sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. Per ogni risposta corretta verrà assegnato 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O(zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Il concorso, come gli anni precedenti, prevede che, per ogni candidato che abbia superato le prove d’accesso, inizi il corso universitario, che ha durata annuale e rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno. Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l’acquisizione di 60 CFU.

 

 

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