
di Redazione.
Pubblicata l’Ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 riguardante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 (giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it) e fino alle ore 23.59 del 16 marzo 2026. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.
Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara:
a) il possesso dei requisiti generali e l’assenza delle condizioni ostative;
b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli;
c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;
d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L’aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;
e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
i. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora la specializzazione sia conseguita entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite “istanze online” a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta l’esclusione dalla prima fascia, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.
ii. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.
f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;
g) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.
L’AND è disponibile a fornire informazioni e consulenza per la compilazione delle istanze e per tutte le problematiche procedurali ad esse connesse.
IN SINTESI
Oggetto e definizioni
L’ordinanza regola il rinnovo e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per supplenze (GPS) e graduatorie di istituto per il personale docente ed educativo.
- Le GPS sono suddivise in fasce (prima e seconda) e sono utilizzate per assegnare supplenze annuali e temporanee.
Tipologie di supplenze
Supplenze annuali: per posti vacanti fino al 31 agosto.
Supplenze temporanee: per posti disponibili fino al 30 giugno.
Supplenze brevi: per esigenze temporanee.
Graduatorie provinciali per supplenze (GPS)
Le GPS sono suddivise per fasce:
Prima fascia: docenti con titolo di abilitazione o specializzazione.
Seconda fascia: docenti con titoli di studio e requisiti di accesso.
Gli aspiranti devono presentare domanda online per una sola provincia, indicando titoli e preferenze.
Graduatorie di istituto
Utilizzate per supplenze brevi e temporanee.
Suddivise in tre fasce:
Prima fascia: aspiranti iscritti in GAE.
Seconda fascia: aspiranti iscritti in GPS di prima fascia.
Terza fascia: aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia.
Conferimento delle supplenze
Le supplenze annuali e temporanee sono assegnate tramite procedura informatizzata.
La mancata accettazione o l’abbandono del servizio comportano sanzioni, come l’esclusione dalle graduatorie per l’intero periodo di validità.
Valutazione dei titoli
I titoli sono valutati secondo le tabelle allegate all’ordinanza.
Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
I punteggi sono calcolati automaticamente dal sistema informatico.
Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno
I docenti di sostegno possono essere confermati su richiesta delle famiglie, previa valutazione del dirigente scolastico.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni si applicano anche al personale educativo.
I titoli e punteggi degli aspiranti già inseriti nelle GPS saranno rideterminati secondo le nuove tabelle.
Non sono previsti nuovi costi per la finanza pubblica.
Presentazione delle domande
Le domande per l’inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza nelle GPS devono essere presentate online dal 23 febbraio 2026 al 16 marzo 2026.
È necessario possedere SPID o CIE per accedere alla piattaforma.
L’AND è disponibile a fornire informazioni e consulenza per la compilazione delle istanze e per tutte le problematiche procedurali ad esse connesse.
ALLEGATI




