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Per i docenti la partecipazione alle attività di formazione è un diritto

 

Con il nuovo anno scolastico si ripresenta l’annosa questione del diritto dei docenti alla partecipazione alle iniziative di formazione che spesso incontra le resistenze di alcuni dirigenti scolastici a riconoscerlo come tale.

Al riguardo, ribadiamo che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i docenti in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, per come è sancito dal co. 1 dell’art. 64 del CCNL 2006/2009.

Per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, inoltre, i docenti hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio se i corsi si svolgono fuori sede, considerato che per la partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di cinque giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche (co. 5, art. 64, CCNL 2006/2009).

Il diritto dei cinque giorni è esteso anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

In conclusione, i docenti hanno diritto, ai sensi del CCNL, alla fruizione di cinque giorni, per ogni anno scolastico, per la formazione e l’aggiornamento. Il dirigente scolastico non ha il potere di negare, fatti salvi giustificati motivi oggettivi, tali permessi.

I docenti possono chiedere di partecipare, con diritto alla sostituzione fino a cinque giorni nell’arco dell’anno scolastico, a corsi di aggiornamento promossi da soggetti qualificati per la formazione ai sensi dell’art. 67 CCNL 06/09. Il docente ha l’obbligo di indicare nella richiesta di partecipazione, dove si terrà il corso di formazione, quale è il titolo dello stesso e la sua durata in termine di ore o giorni. Infine nella stessa richiesta il docente si impegna a produrre, una volta rientrato a scuola, la necessaria attestazione di partecipazione.

Infine è consigliabile, indicare nella richiesta “In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90, come integrata dalla L. n. 15/2005”.

 

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